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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16841/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Poiché non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito nei suoi confronti. Con il primo motivo deduce la violazione di legge per l'illegittimità del provvedimento adottato dal Questore, ma la censura viene ritenuta inammissibile perché la relativa doglianza non risultava proposta in appello e quindi non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, in forza del divieto di cui all'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che dovessero essere concesse; la Corte ritiene il motivo inammissibile, osservando che il giudice di appello aveva escluso, con valutazione di fatto non manifestamente illogica, la presenza di elementi positivi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti e che tali elementi non erano stati neppure allegati dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    vieta di proporre per la prima volta in cassazione questioni non dedotte con l'appello; opera uno sbarramento all'introduzione di censure nuove nel giudizio di legittimità.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente; richiedono elementi positivi di valutazione, la cui mancanza legittima il diniego.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali comporta anche quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    viene richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se la causa di inammissibilità è priva di colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto o di fatto non dedotte con l'atto di appello, poiché opera il limite di deducibilità previsto dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito escluda la presenza di elementi positivi a favore dell'imputato; non esiste un diritto alla concessione delle attenuanti per il solo fatto dell'assenza di elementi negativi.
  • La valutazione del giudice di merito sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica o giuridicamente errata; in difetto, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, di regola, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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