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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44270/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra più sentenze di condanna a suo carico (reati ex art. 73 e art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309), deducendo che sussistono indici di "volizione unitaria" quali la contiguità temporale e l'omogeneità delle violazioni, non adeguatamente valutati nell'ordinanza impugnata. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto l'istanza ritenendo insufficiente la sola coincidenza temporale e rilevando l'assenza di elementi specifici da cui desumere la programmazione dei reati da parte dell'associato, nonché che i concorrenti degli illeciti non coincidevano con gli aderenti all'associazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza fosse viziata per insufficiente valutazione degli indici indicatori della continuazione (in particolare vicinanza temporale e omogeneità delle violazioni) e per non aver adeguatamente considerato le valutazioni già compiute in sede cognitoria. L'annullamento è stato disposto con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari, disponendo che il nuovo giudizio si svolga in diversa composizione (in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 183/2013).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    "medesimo disegno criminoso"

    La nozione non è definita dalla norma; la giurisprudenza la interpreta tramite criteri-indicatore (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.) e richiede che, al momento del primo fatto, i successivi siano stati programmati almeno nelle linee essenziali

  • art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309

    Reati relativi al traffico di stupefacenti; nel caso concreto fanno parte delle condanne tra le quali si chiede il riconoscimento della continuazione

  • art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309

    Figura associativa prevista dal medesimo decreto (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); nel caso è stata contestata una associazione la cui riconducibilità rispetto agli altri episodi è rilevante per il giudizio sulla continuazione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la richiesta in sede esecutiva del riconoscimento della continuazione; il giudice dell'esecuzione decide sulla domanda valutando gli indicatori rilevanti

  • Corte Cost. 3 luglio 2013, n. 183

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni che consentivano la partecipazione, al giudizio di rinvio, del medesimo giudice che aveva pronunciato l'ordinanza impugnata; impone che il rinvio avvenga con diversa composizione

  • Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Giurisprudenza di legittimità che elenca i criteri-indicatore per il riconoscimento della continuazione (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.) e richiede una verifica approfondita anche in sede esecutiva

  • Sez. 1, Sentenza n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nel valutare la richiesta di riconoscimento della continuazione, non può trascurare le valutazioni già compiute in sede cognitiva sulla sussistenza del vincolo di continuazione tra reati commessi nello stesso arco temporale

Massime di principio

  • La continuazione (art. 81 c.p.) si valuta con criteri-indicatore, non con una definizione formale: contiguità spazio-temporale e omogeneità delle violazioni sono elementi importanti ma vanno correlati ad altri indicatori quali modalità della condotta, sistematicità e programmazione.
  • La sola coincidenza temporale, sebbene rilevante, non è automaticamente sufficiente; tuttavia, va adeguatamente motivato se la si ritiene non determinante, indicando perché gli altri indicatori manchino o siano contraddittori.
  • Il giudice dell'esecuzione deve tenere conto anche delle valutazioni già svolte in sede cognitiva: se in precedenza è stato riconosciuto un vincolo di continuazione tra reati nello stesso arco temporale, il giudice esecutivo deve confrontarsi esplicitamente con tale valutazione.
  • Per riconoscere la continuazione è utile che la motivazione specifichi i ruoli concreti degli imputati/correi e le condotte oggetto di condanna, così da dimostrare la programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi.
  • Se l'annullamento comporta rinvio, il nuovo giudizio deve svolgersi in diversa composizione quando applicabile (praxis derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 183/2013).

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