Cassazione Civile, Ordinanza n. 34933/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un imprenditore operante nel noleggio di macchine e attrezzature edili, assumendo che, per mancata risposta a un questionario preliminare e per il mancato adeguamento agli studi di settore, i ricavi dovessero essere accertati induttivamente. Il contribuente aveva contestato sin dal primo grado di non avere mai ricevuto il questionario e aveva inoltre dedotto che l'accertamento non considerava le perdite dell'esercizio e la situazione economica negativa dell'impresa. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non provato l'invio del questionario e valorizzando la giustificazione delle perdite in ragione dell'acquisto di una trivella di notevole importo. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione delle norme sulla notificazione degli atti impositivi e sulla disciplina degli studi di settore, sostenendo che la notifica del questionario fosse valida come eseguita per irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, e che quindi fosse legittimo l'accertamento induttivo. Il contribuente resisteva chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla notifica del questionario, osservando che la relata non documentava le ricerche necessarie per procedere con il rito degli irreperibili assoluti e non consentiva di ritenere perfezionata una valida notifica ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973. Ha inoltre confermato che, in mancanza di un preventivo contraddittorio con il contribuente, l'accertamento fondato sui soli studi di settore è nullo, salvo che esso sia sorretto da ulteriori elementi specifici, non adeguatamente indicati dall'Ufficio nel caso concreto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per l'esenzione delle amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità della notificazione; la Corte ne esclude l'applicazione utile nel caso concreto perché la relata non dimostra le ricerche richieste per la notifica agli irreperibili assoluti.
art. 60, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La notificazione semplificata per irreperibilità assoluta presuppone ricerche effettive e documentate del notificatore; in difetto, la notifica è invalida.
art. 39, comma 1, lett. d-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma invocata dall'Ufficio per fondare l'accertamento induttivo; la Corte ne richiama la disciplina in connessione con gli studi di settore e il contraddittorio preventivo.
artt. 62-bis e 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331 conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427
Richiamati come base normativa degli studi di settore e dell'accertamento fondato sugli scostamenti rispetto agli standard.
art. 7 della l. 19 luglio 2000, n. 221
Norma richiamata nel motivo di ricorso, senza specifica ulteriore elaborazione autonoma nella decisione.
art. 2697 c.c.
Invocato dall'Agenzia in relazione all'onere della prova circa l'invio del questionario; la Corte ritiene non provata la regolare notificazione sulla base degli atti.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge utilizzata come parametro formale del motivo di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per procedere alla notificazione dell'atto impositivo ai sensi della disciplina degli irreperibili assoluti, il notificatore deve svolgere e dar conto in relata di ricerche effettive, almeno anagrafiche, idonee a verificare che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale; una relata meramente generica o prestampata non basta.
- L'invalidità della notifica del questionario preliminare impedisce di ritenere regolarmente instaurato il contraddittorio endoprocedimentale necessario per un accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore.
- L'accertamento basato solo sugli studi di settore richiede, a pena di nullità, un previo contraddittorio con il contribuente e una motivazione che dia conto delle ragioni per cui le osservazioni del destinatario sono state disattese; tale esigenza viene meno solo se l'Ufficio fonda la pretesa anche su ulteriori e specifici elementi sintomatici di inattendibilità contabile o di antieconomicità dell'attività.
- Nel giudizio di legittimità, la censura che contesta la valutazione di merito sullo scostamento dagli standard deve essere specifica e autosufficiente; affermazioni generiche circa la rilevanza dello scostamento non sono sufficienti a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica alle amministrazioni dello Stato, che operano in regime di prenotazione a debito.
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