Ordinanza n. 461/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. -OMISSIS- Reg Daspo del 20/01/2026, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha emesso nei confronti del ricorrente il provvedimento di DASPO notificato il 21/01/2026 col quale ha decretato il divieto di accesso ai luoghi previsti dalla normativa per il periodo di cinque anni, e ogni atto presupposto conseguente e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore recante divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per cinque anni, associato all'obbligo di comparizione presso l'autorità di polizia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO emesso dal Questore ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b), e commi 2 e 3, della legge n. 401/1989, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento era motivato dalla partecipazione, o comunque dalla condotta finalizzata alla partecipazione, a scontri tra tifoserie verificatisi prima di una partita di calcio: tifosi della squadra ospite, dopo avere disatteso le indicazioni della Questura sul luogo di parcheggio, si erano fermati presso un esercizio pubblico dove era radunata la tifoseria ultras avversaria e, con volto travisato e impugnando aste, bastoni e cinture, avevano dato luogo a uno scontro. Il provvedimento considerava anche un precedente DASPO applicato al ricorrente. In via preliminare, il TAR ha precisato che la giurisdizione sull'obbligo di comparizione presso l'autorità di polizia appartiene al giudice ordinario, soggetto al controllo del giudice per le indagini preliminari, mentre la legittimità del divieto di accesso alle manifestazioni sportive rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Il ricorrente contestava, nella sostanza, la legittimità della misura amministrativa e la valutazione di pericolosità posta a suo fondamento, anche alla luce della mancata convalida dell'obbligo di comparizione da parte del GIP.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Al sommario esame proprio della fase cautelare, il TAR ha ritenuto sussistente il fumus della legittimità del DASPO, poiché i fatti descritti appaiono riconducibili alle fattispecie dell'art. 6, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 401/1989. La valutazione amministrativa di pericolosità è stata considerata autonoma rispetto a quella compiuta dal GIP ai fini della convalida dell'obbligo di comparizione: la mancata convalida della misura prescrittiva non determina quindi, di per sé, l'illegittimità del divieto di accesso. Il TAR ha inoltre ritenuto non irragionevole né sproporzionata la misura, escludendo allo stato il travisamento dei fatti sulla base dell'istruttoria della Questura, degli atti della DIGOS e delle immagini del sistema di videosorveglianza esaminate dalla Polizia scientifica. Nel bilanciamento cautelare è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla sicurezza rispetto all'interesse ludico del ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. a) e b), commi 2 e 3, l. 401/1989
“a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)”
La disposizione consente il DASPO nei confronti di chi sia denunciato per avere partecipato attivamente a episodi di violenza connessi a manifestazioni sportive o di chi, sulla base di elementi di fatto, abbia tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a turbare l'ordine pubblico.
art. 55 c.p.a.
Costituisce il parametro processuale per la domanda cautelare; il rigetto consegue alla valutazione negativa del fumus boni iuris e alla prevalenza dell'interesse pubblico nel bilanciamento cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La giurisdizione sull'obbligo di comparizione presso l'autorità di polizia previsto unitamente al DASPO appartiene al giudice ordinario, mentre la verifica della legittimità del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive appartiene al giudice amministrativo.
- La valutazione amministrativa di pericolosità posta a fondamento del DASPO è autonoma rispetto alla valutazione del giudice per le indagini preliminari sulla convalida dell'obbligo di comparizione; pertanto, la mancata convalida di tale obbligo non comporta automaticamente l'illegittimità del divieto di accesso.
- In sede cautelare, il DASPO sorretto da un'istruttoria basata su atti di polizia e immagini di videosorveglianza supera il sommario vaglio giudiziale quando la valutazione di pericolosità non risulti irragionevole, sproporzionata o fondata su travisamento dei fatti.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a una misura di prevenzione posta a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'interesse generale alla sicurezza può prevalere sull'interesse individuale, essenzialmente ludico, alla partecipazione alle manifestazioni sportive.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 20 apr 2026Ordinanza n. 860/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →