Sentenza del 24/10/2017 n. 2268 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tari - Impresa che ha cessato l'attività - Dalla data di cessazione dell'attività deve pagare la tassa con una eventuale riduzione della parte variabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha sostenuto che, cessata l'attività e rimasti vuoti i locali, non sussistesse più il presupposto per applicare la TARI, ritenendo che l'assenza di utilizzazione impedisse la produzione di rifiuti urbani.
La decisione
La pretesa dell'impresa non è stata accolta. Il possesso o la detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti costituisce il presupposto della TARI, anche se i locali sono temporaneamente inutilizzati o vuoti. L'esclusione dal tributo è possibile soltanto quando l'impossibilità di produrre rifiuti deriva da condizioni oggettive, permanenti e non modificabili, legate alla natura o all'inutilizzabilità materiale dei locali. La cessazione dell'attività, da sola, non esonera dal pagamento; può eventualmente giustificare una riduzione della componente variabile secondo la disciplina applicabile.
Norme richiamate
Disciplina della TARI
Il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La TARI è dovuta in presenza della disponibilità giuridica o materiale di locali suscettibili di produrre rifiuti, indipendentemente dall'effettivo utilizzo contingente degli stessi.
Principio dell'impossibilità oggettiva e permanente di produrre rifiuti
L'esonero può verificarsi solo se l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione materiale ed oggettiva inutilizzabilità.
La non debenza del tributo richiede una condizione strutturale, stabile e non modificabile che renda i locali insuscettibili di qualsiasi uso produttivo di rifiuti; non è sufficiente la cessazione dell'attività o il mancato utilizzo temporaneo.
Massime di principio
- La cessazione dell'attività commerciale o produttiva non comporta automaticamente l'esenzione dalla TARI se l'impresa conserva il possesso o la disponibilità dei locali.
- I locali vuoti o temporaneamente inutilizzati restano normalmente soggetti alla TARI quando sono astrattamente idonei a produrre rifiuti.
- L'esenzione richiede la prova di un'impossibilità oggettiva, permanente e non modificabile di utilizzare i locali per attività produttive di rifiuti, ad esempio per condizioni strutturali o materiali incompatibili con qualsiasi utilizzo.
- In assenza dei presupposti per l'esenzione, la cessazione dell'attività può incidere eventualmente sulla sola componente variabile della tariffa, nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento comunale.
- Per contestare la TARI non è sufficiente dimostrare che nessun rifiuto sia stato effettivamente prodotto; occorre dimostrare che i locali non fossero oggettivamente suscettibili di produrne.
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