Decreto dirigenziale n. 6 del 29/01/2024
Qualifica della Società TUV Italia S.r.l. con sede legale in via Fulvio Testi n.280/6, 20126 Milano e sede secondaria operativa in via Brandizzo 123/125 – 10088 Volpiano (TO), quale organismo designato ai sensi dell’art. 15 comma 8 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS di bordo, CCS a terra, Infrastrutture.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica TUV Italia S.r.l. come organismo designato (DeBo) per la valutazione di conformità di alcuni sottosistemi ferroviari strutturali, ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019. L’atto rinnova di fatto la capacità operativa della società per infrastrutture, controllo-comando e segnalamento di terra e di bordo, e materiale rotabile, disciplinando durata della designazione, obblighi di mantenimento dei requisiti, vigilanza ACCREDIA e cause di sospensione o revoca.
Qualifica di TUV Italia S.r.l. come organismo designato (DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, d.lgs. 57/2019 per sottosistemi ferroviari strutturali
Qualifica di TUV Italia S.r.l. come organismo designato per sottosistemi ferroviari
Il decreto dirigenziale qualifica TUV Italia S.r.l. come organismo designato (Designated Body - DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019, con riferimento a specifici sottosistemi ferroviari strutturali. L’atto si colloca nell’ambito della disciplina europea e nazionale sulla sicurezza e interoperabilità ferroviaria e si basa anche sulla convenzione MIT-ACCREDIA e sul DD n. 37 del 28 giugno 2019.
Base normativa e presupposti istruttori
Il provvedimento richiama:
- il regolamento (CE) n. 765/2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
- il regolamento (UE) 2016/796 che istituisce l’ERA;
- le direttive 2016/798 sulla sicurezza ferroviaria e 2016/797 sull’interoperabilità;
- il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 50;
- il d.lgs. 14 maggio 2019, n. 57;
- la convenzione MIT-ACCREDIA prot. n. 260 del 1 luglio 2019;
- il DD n. 37 del 28 giugno 2019, che disciplina le modalità di qualifica degli organismi di valutazione della conformità e del procedimento di analisi dei rischi in ambito ferroviario.
L’istruttoria prende atto della domanda presentata da TUV Italia S.r.l. il 12 dicembre 2023, dell’integrazione documentale richiesta il 4 gennaio 2024 e pervenuta il 26 gennaio 2024, nonché del rinnovo dell’accreditamento ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012.
Soggetto qualificato e ambito della designazione
TUV Italia S.r.l., con sede legale in via Fulvio Testi n. 280/6, Milano, e sede secondaria operativa in via Brandizzo 123/125, Volpiano (TO), è qualificata quale organismo designato per i seguenti sottosistemi:
- infrastrutture;
- controllo-comando e segnalamento a terra;
- controllo-comando e segnalamento di bordo;
- materiale rotabile.
Obblighi operativi e di conservazione
L’organismo deve svolgere le attività di certificazione secondo il d.lgs. 57/2019 e mantenere invariati, salvo preventiva approvazione di ACCREDIA, struttura organizzativa, personale, risorse strumentali, laboratori e consulenti esterni indicati nella documentazione istruttoria.
Deve inoltre:
- conservare per almeno dieci anni gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova;
- tenere tale documentazione a disposizione del MIT e di ANSFISA;
- comunicare al Ministero ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- comunicare ogni circostanza incidente sull’ambito e sulle condizioni di notifica;
- comunicare eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
- trasmettere, su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
Vigilanza, durata della designazione e regime sanzionatorio
La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA, quale ente unico di accreditamento. La designazione ha durata collegata alla validità del certificato di accreditamento.
Per rinnovo o estensione della designazione ad altri sottosistemi, l’organismo deve presentare domanda secondo il d.lgs. 57/2019 e il DD n. 37/2019; per il rinnovo l’istanza va presentata almeno due mesi prima della scadenza.
Il decreto disciplina poi le conseguenze delle non conformità:
- diffida nei casi di minore gravità;
- sospensione da quindici giorni a sei mesi nei casi più gravi o in caso di reiterazione dopo diffida;
- revoca in caso di reiterate gravi violazioni o mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione;
- sospensione immediata se l’organismo perde i requisiti per la notifica.
Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento su cui si fonda la designazione, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e informare immediatamente MIT e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche ad ACCREDIA, ANSFISA, ERA e, ove necessario, alla Commissione europea.
Decorrenza e pubblicazione
Il decreto ha efficacia dal 9 marzo 2024, giorno successivo alla scadenza del precedente decreto dirigenziale n. 12 del 2 marzo 2020, e fino al 27 febbraio 2026, coincidente con la scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 0081PRD Rev.000 del 1 gennaio 2023.
L’atto dispone infine la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di ANSFISA.
Punti principali
Qualifica dell’organismo designato
TUV Italia S.r.l., con sede legale a Milano e sede operativa a Volpiano (TO), è qualificata quale organismo designato (Designated Body - DeBo) ai sensi dell’art. 15, comma 8, del d.lgs. 57/2019 per i sottosistemi strutturali: infrastrutture, controllo-comando e segnalamento a terra, controllo-comando e segnalamento di bordo e materiale rotabile.
Base normativa e istruttoria
Il provvedimento si fonda sulla disciplina europea e nazionale in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria, in particolare sui regolamenti e sulle direttive UE 2016/797 e 2016/798, sui d.lgs. 57/2019 e 50/2019, sulla convenzione MIT-ACCREDIA e sul DD n. 37/2019 che definisce le modalità di qualifica degli organismi. Il decreto richiama inoltre l’istruttoria svolta sulla documentazione presentata dalla società, integrata su richiesta dell’Amministrazione e ritenuta completa e conforme.
Obblighi dell’organismo qualificato
L’organismo deve operare secondo le modalità previste dal d.lgs. 57/2019, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali dichiarate e sottoporre ad approvazione preventiva di ACCREDIA ogni variazione rilevante. Deve conservare per almeno dieci anni gli atti di certificazione e i rapporti di prova e tenerli a disposizione del MIT e di ANSFISA. Ha inoltre specifici obblighi di comunicazione verso il Ministero in caso di rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri di certificati, variazioni dell’ambito di notifica, richieste delle autorità di vigilanza e attività svolte, anche transfrontaliere o in subappalto.
Vigilanza, durata ed effetti del provvedimento
La vigilanza è demandata ad ACCREDIA. La designazione ha durata collegata alla validità del certificato di accreditamento e, nel caso specifico, decorre dal 9 marzo 2024 fino al 27 febbraio 2026. Il decreto disciplina anche diffida, sospensione, revoca e immediata sospensione in caso di perdita dei requisiti o di sospensione/revoca dell’accreditamento, prevedendo la comunicazione dei provvedimenti a ACCREDIA, ANSFISA, ERA e, se necessario, alla Commissione europea.
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