Decreto dirigenziale n. 3 del 18/01/2024
Decreto di qualifica della società IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n.29 CAP 16141, Genova, quale organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi di natura strutturale Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia di cui all’allegato II del decreto medesimo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto qualifica IIS CERT SRL come organismo notificato (NoBo) per specifici sottosistemi strutturali del sistema ferroviario ai sensi del d.lgs. 57/2019. L’atto disciplina la durata della qualifica, i doveri dell’organismo, la vigilanza affidata ad ACCREDIA, le cause di sospensione o revoca e le condizioni per l’emissione della documentazione. La validità decorre dal 28 febbraio 2024 fino al 29 novembre 2025, in coerenza con il certificato di accreditamento.
Qualifica di IIS CERT SRL quale organismo notificato (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 57/2019 per sottosistemi ferroviari strutturali
Qualifica di IIS CERT SRL quale organismo notificato per sottosistemi ferroviari
Il decreto dirigenziale qualifica IIS CERT SRL come organismo notificato (NoBo) ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 57/2019, in relazione ad alcuni sottosistemi di natura strutturale del sistema ferroviario. L’atto si colloca nel quadro europeo e nazionale di attuazione delle direttive 2016/797 e 2016/798 in materia di interoperabilità e sicurezza ferroviaria.
Base normativa e presupposti dell’atto
Il provvedimento richiama il regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento e la vigilanza del mercato, il regolamento (UE) 2016/796 sull’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA), le direttive 2016/797 e 2016/798, nonché i decreti legislativi 14 maggio 2019, n. 57 e n. 50. Sono inoltre richiamati la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019, il decreto direttoriale n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica degli organismi e le comunicazioni intervenute verso la Commissione europea in materia di notificazione degli organismi di valutazione della conformità.
Istruttoria e titolo già in essere
La società aveva già ottenuto una precedente qualifica con decreto direttoriale n. 83 del 18 dicembre 2019, con scadenza fissata al 27 febbraio 2024. Nel nuovo procedimento è stata presentata istanza con nota del 9 gennaio 2024, integrata dalla documentazione di accreditamento Accredia, comprensiva del rinnovo ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e del certificato di accreditamento 0021PRD Rev. 000 del 1 gennaio 2023, con scadenza 29 novembre 2025. Il Ministero dà atto della completezza e conformità della documentazione al DD n. 37/2019.
Ambito della qualifica
La qualifica riguarda i seguenti sottosistemi di natura strutturale:
- infrastrutture;
- energia;
- controllo-comando e segnalamento a terra;
- controllo-comando e segnalamento di bordo;
- materiale rotabile.
Obblighi operativi dell’organismo notificato
L’organismo deve svolgere le attività di valutazione secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 57/2019 e mantenere i requisiti organizzativi e strutturali dichiarati in istruttoria. In particolare, deve garantire la stabilità di struttura, organizzazione, personale, risorse strumentali, laboratori e consulenti esterni, sottoponendo eventuali variazioni alla preventiva approvazione di ACCREDIA.
Deve inoltre:
- conservare per almeno dieci anni gli atti relativi all’attività di certificazione, compresi i rapporti di prova;
- tenere la documentazione a disposizione del MIT e di ANSFISA;
- comunicare al MIT ogni rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro dei certificati di approvazione del prototipo;
- segnalare ogni circostanza che incida sull’ambito e sulle condizioni della notifica;
- trasmettere eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato;
- comunicare, su richiesta, le attività svolte nell’ambito della notifica, incluse quelle transfrontaliere e in subappalto.
Vigilanza, rinnovo ed estensione della notifica
La vigilanza sull’attività dell’organismo è demandata ad ACCREDIA, quale ente unico di accreditamento. La validità della notifica è collegata alla durata del certificato di accreditamento.
Per ottenere il rinnovo della qualifica o l’estensione a uno o più sottosistemi, l’organismo deve presentare domanda secondo il d.lgs. 57/2019 e il DD n. 37/2019. Per il rinnovo, l’istanza va presentata almeno due mesi prima della scadenza.
Sospensione, diffida e revoca
Il decreto disciplina le conseguenze delle violazioni:
- diffida nei casi di minore gravità;
- sospensione dell’attività da 15 giorni a 6 mesi nei casi di maggiore gravità o quando sia già stata inflitta la diffida;
- revoca nei casi di reiterate gravi violazioni.
Se, decorso il termine di sospensione, l’organismo non rimuove le irregolarità o carenze accertate, la qualifica è revocata. L’attività è sospesa immediatamente se l’organismo perde i requisiti per la notifica ai sensi del d.lgs. 57/2019.
In caso di sospensione o revoca del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA, l’organismo deve sospendere l’attività di certificazione e informare immediatamente MIT e ANSFISA. I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati anche all’organismo, ad ACCREDIA, ad ANSFISA, all’ERA e alla Commissione europea.
Durata della qualifica, pubblicazione ed efficacia operativa
Il decreto ha validità dal 28 febbraio 2024, cioè dal giorno successivo alla scadenza del precedente decreto n. 83 del 18 dicembre 2019, fino al 29 novembre 2025, data di scadenza dell’allegato CSAAR al certificato di accreditamento n. 0021PRD Rev. 000 del 1 gennaio 2023.
L’atto è pubblicato sui siti del Ministero e di ANSFISA. La società può emettere documentazione come organismo notificato ai sensi del d.lgs. 57/2019 e della direttiva 2016/797 solo dopo l’avvenuto inserimento nel sistema NANDO della Commissione europea.
Oneri economici
Le spese per le attività di accompagnamento di personale MIT o ANSFISA in occasione di audit o ispezioni richieste dall’ERA, ai sensi dell’art. 34 del regolamento (UE) n. 2016/796 e della decisione del Management Board ERA n. 156 del 27 giugno 2017, sono poste a carico dell’organismo.
Punti principali
Qualifica rilasciata a IIS CERT SRL
La società IIS CERT SRL, con sede in Genova, è qualificata quale organismo notificato ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 57/2019 per i sottosistemi Infrastrutture, Energia, Controllo-comando e segnalamento a terra, Controllo-comando e segnalamento di bordo e Materiale rotabile.
Base normativa e istruttoria
Il provvedimento si fonda sul quadro europeo e nazionale in materia di interoperabilità e sicurezza ferroviaria, richiamando tra l’altro i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) 2016/796, le direttive 2016/797 e 2016/798, i d.lgs. 57/2019 e 50/2019, la convenzione MIT-ACCREDIA del 1 luglio 2019 e il DD n. 37 del 28 giugno 2019 sulle modalità di qualifica.
Obblighi dell’organismo notificato
IIS CERT SRL deve operare secondo il d.lgs. 57/2019, mantenere struttura, organizzazione, personale e risorse strumentali come documentate in istruttoria, conservare gli atti di certificazione per almeno dieci anni e tenere la documentazione a disposizione di MIT e ANSFISA. Deve inoltre comunicare al Ministero rifiuti, limitazioni, sospensioni o ritiri dei certificati, circostanze incidenti sulla notifica, richieste delle autorità di vigilanza del mercato e, su richiesta, le attività svolte anche transfrontaliere o in subappalto.
Vigilanza, rinnovo e validità
La vigilanza è demandata ad ACCREDIA. La notifica dura quanto il certificato di accreditamento e, per rinnovo o estensione, la domanda va presentata secondo il d.lgs. 57/2019 e il DD n. 37/2019; per il rinnovo l’istanza deve essere depositata almeno due mesi prima della scadenza.
Sanzioni, sospensione e revoca
In caso di difformità dalle disposizioni vigenti è prevista diffida per violazioni minori, sospensione da 15 giorni a 6 mesi per violazioni gravi o reiterazione della diffida, e revoca nei casi di reiterate gravi violazioni. Se ACCREDIA sospende o revoca il certificato di accreditamento, l’organismo deve sospendere l’attività e informare immediatamente MIT e ANSFISA; i provvedimenti sono comunicati anche ad ERA e alla Commissione europea.
Decorrenza e pubblicazione
Il decreto ha validità dal 28 febbraio 2024, giorno successivo alla scadenza del precedente decreto dirigenziale n. 83 del 18 dicembre 2019, fino al 29 novembre 2025, termine del certificato di accreditamento. È prevista la pubblicazione sul sito MIT e ANSFISA e la possibilità di emettere documentazione come organismo notificato solo dopo l’inserimento nel sistema NANDO della Commissione europea.
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