Regolamento (UE) 2018/891
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/891 della Commissione, del 21 giugno 2018, che istituisce massimali di bilancio per il 2018 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce, per il 2018, i massimali di bilancio nazionali applicabili a diversi regimi di sostegno diretto della PAC previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. I massimali sono fissati per ciascuno Stato membro e per ciascun regime interessato, tenendo conto delle percentuali comunicate dagli Stati membri o, per taluni regimi, di percentuali e limiti massimi previsti dal regolamento di base. L'atto si applica dal 1° gennaio 2018 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei massimali di bilancio per il 2018 relativi a vari regimi di sostegno diretto della PAC previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che, per l'anno di domanda 2018, attuano uno o più regimi di sostegno diretto previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013: regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie, pagamento ridistributivo, pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, pagamento per i giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo. L'atto fissa per ciascuno Stato membro i relativi massimali nazionali annui e, per il pagamento ai giovani agricoltori, anche gli importi massimi di cui all'articolo 51, paragrafo 1. Non contiene esclusioni generali ulteriori, ma la sua portata è limitata al solo esercizio 2018 e agli Stati membri che applicano i regimi interessati.
Massimali di bilancio 2018 per alcuni regimi di sostegno diretto della PAC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/891 della Commissione definisce, per l'anno 2018, i massimali nazionali annui relativi a diversi regimi di sostegno diretto previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. L'intervento serve a coordinare, per l'anno di domanda 2018, l'applicazione dei regimi con i corrispondenti limiti di spesa nazionali, in coerenza con i dati e le percentuali comunicati dagli Stati membri.
Contesto normativo e criteri di calcolo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1307/2013, in particolare gli articoli 22, 36, 42, 47, 49, 51 e 53, che disciplinano i diversi regimi di sostegno diretto. Dai considerando emerge che i massimali sono determinati, a seconda del regime, deducendo taluni importi dal massimale nazionale dell'allegato II del regolamento di base oppure applicando le percentuali comunicate dagli Stati membri. Per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, il massimale per il 2018 è pari al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda soltanto gli Stati membri che applicano uno o più dei seguenti regimi nel 2018:
- regime di pagamento di base;
- regime di pagamento unico per superficie;
- pagamento ridistributivo;
- pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- pagamento per le zone soggette a vincoli naturali;
- pagamento per i giovani agricoltori;
- sostegno accoppiato facoltativo.
Il regolamento non istituisce nuovi aiuti, ma fissa i tetti di bilancio nazionali per l'anno 2018. I dati sono riportati nell'allegato, suddivisi per regime e per Stato membro. Per il pagamento ai giovani agricoltori, oltre al massimale ex articolo 51, paragrafo 4, sono indicati anche gli importi massimi ex articolo 51, paragrafo 1.
Regime di pagamento di base e regime di pagamento unico per superficie
Per il regime di pagamento di base, la Commissione fissa il massimale nazionale annuo 2018 per gli Stati membri che lo applicano, tenendo conto delle deduzioni previste dal regolamento di base e degli eventuali aumenti nazionali consentiti. Analogo criterio è previsto per il regime di pagamento unico per superficie, con riferimento all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Pagamento ridistributivo, greening e zone soggette a vincoli naturali
Per il pagamento ridistributivo, i massimali nazionali annui 2018 sono fissati in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro. Per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, i massimali sono calcolati secondo l'articolo 47, paragrafo 1, e corrispondono al 30 % del massimale nazionale di ciascuno Stato membro.
Per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, i massimali sono fissati in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1.
Pagamento per i giovani agricoltori
Per il pagamento ai giovani agricoltori, il regolamento stabilisce due livelli di importi:
- il massimale nazionale annuo 2018 di cui all'articolo 51, paragrafo 4;
- l'importo massimo di cui all'articolo 51, paragrafo 1.
Il considerando 6 precisa che i massimali sono fissati in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri e non possono superare il 2 % del massimale annuo dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il considerando 7 aggiunge che, qualora l'importo totale richiesto per il 2018 ecceda il massimale fissato per uno Stato membro, quest'ultimo deve coprire la differenza nel rispetto dell'importo massimo previsto dall'articolo 51, paragrafo 1.
Sostegno accoppiato facoltativo
Per gli Stati membri che concedono il sostegno accoppiato facoltativo, la Commissione fissa i massimali nazionali annui 2018 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
Allegato: contenuto operativo
L'allegato contiene i valori numerici dei massimali, espressi in migliaia di euro, distinti per ciascun regime e per Stato membro. Vi sono inoltre elencati gli importi massimi per il pagamento ai giovani agricoltori. Per l'operatore professionale, l'allegato è la parte immediatamente operativa del regolamento, poiché individua i limiti di spesa applicabili a livello nazionale nel 2018.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2018. Questa scelta assicura coerenza tra l'applicabilità dei regimi di sostegno nell'anno di domanda 2018 e i corrispondenti massimali di bilancio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Fissazione dei massimali nazionali per ciascun regime
L'articolo 1 rinvia all'allegato e fissa i massimali nazionali annui 2018 per: regime di pagamento di base (articolo 22, par. 1); regime di pagamento unico per superficie (articolo 36, par. 4); pagamento ridistributivo (articolo 42, par. 2); pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, cioè greening (articolo 47, par. 3); pagamento per le zone soggette a vincoli naturali (articolo 49, par. 2); pagamento per i giovani agricoltori (articolo 51, par. 4); sostegno accoppiato facoltativo (articolo 53, par. 7).
Importi massimi per i giovani agricoltori
Oltre al massimale nazionale annuo per il pagamento ai giovani agricoltori, l'articolo 1 fissa anche gli importi massimi per il 2018 di cui all'articolo 51, par. 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il considerando 7 chiarisce che, se l'importo totale richiesto supera il massimale fissato per uno Stato membro, lo Stato membro finanzia la differenza entro il limite massimo previsto dall'articolo 51, par. 1.
Decorrenza e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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