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Sentenza

Sentenza n. 1970/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202503165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio, in vista dell’udienza pubblica del 15 ottobre 2026, l’Amministrazione ha soddisfatto la pretesa del ricorrente. Su richiesta di quest’ultimo, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate; il contributo unificato è posto a carico dell’Amministrazione resistente secondo la regola della soccombenza virtuale.

TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presso la Questura di Caserta ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, connesso preavviso di diniego e parere negativo del Questore di Asti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (poliziotto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del 7 novembre 2025 alla richiesta di assegnazione temporanea presso la Questura di Caserta ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, il preavviso di diniego del 15 ottobre 2025, il parere negativo del Questore di Asti del 5 luglio 2025 e gli atti connessi. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    il Collegio reputa che, in effetti, sussistono i presupposti per tale declaratoria;

    La soddisfazione della pretesa del ricorrente da parte dell’Amministrazione durante il giudizio ha consentito di dichiarare cessata la materia del contendere.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    l’onere del contributo unificato da porre a carico dell’Amministrazione resistente secondo la regola della soccombenza virtuale (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115 del 2002).

    In caso di cessazione della materia del contendere, il contributo unificato è posto a carico dell’Amministrazione in base alla soccombenza virtuale.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa la pretesa azionata, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a.
  • Dichiarata la cessazione della materia del contendere, il contributo unificato può essere posto a carico dell’Amministrazione secondo la regola della soccombenza virtuale, mentre le spese di lite possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiego
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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