Cassazione Penale, Ordinanza n. 40920/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nell'ambito di un concordato in appello. Dal testo emerge che il ricorso non contestava la formazione della volontà di aderire al concordato, né il consenso del pubblico ministero, né un eventuale contenuto difforme della decisione del giudice, né l'applicazione di una pena illegale. Il ricorrente deduceva invece un difetto di motivazione in ordine alla verifica ex art. 129 c.p.p., nonostante la rinuncia ai motivi diversi da quelli sulla pena in funzione del concordato richiesto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto contro una sentenza resa a norma dell'art. 599-bis c.p.p. fuori dei casi consentiti. Ha richiamato il principio per cui, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia del giudice oppure all'eventuale applicazione di una pena illegale. Non essendo state dedotte tali censure, ma solo un preteso difetto di motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; ne sono derivate le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Consente il concordato in appello; la sentenza resa a norma di tale disposizione è impugnabile in cassazione solo per specifici vizi attinenti alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione o alla pena illegale.
art. 129 c.p.p.
La verifica dell'eventuale immediata declaratoria di cause di non punibilità non può essere utilmente dedotta, nel caso descritto, come motivo di ricorso contro una sentenza emessa in concordato se non rientra nei casi consentiti di impugnazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro una sentenza emessa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi strettamente tipizzati: vizi della volontà adesiva, mancanza o invalidità del consenso del pubblico ministero, difformità tra accordo e decisione, oppure applicazione di pena illegale.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per riproporre censure estranee ai limiti dell'impugnazione del concordato, come il generico difetto di motivazione sulla verifica ex art. 129 c.p.p., se tali doglianze non incidono sui profili specificamente impugnabili.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, si applicano le conseguenze accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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