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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22545/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria chiedendone la cassazione. Le censure principali sono: (i) invalidità o inutilizzabilità delle intercettazioni perché i decreti autorizzativi sarebbero illeggibili e privi di adeguata motivazione circa l'urgenza; (ii) insufficienza e illogicità della prova per l'attribuzione delle utenze telefoniche e dell'identità degli interlocutori (assenza di schede SIM o telefoni, incertezza degli indirizzi IP dinamici, ampiezza delle celle, riconoscimento vocale non affidabile); (iii) mancanza del danno patrimoniale necessario per la configurazione del reato di frode informatica (art. 640-ter), atteso che alcune persone offese negano ammanchi sui propri conti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi nel complesso infondati o inammissibili e ha rigettato le censure. In particolare: per Ameduri il primo motivo è inammissibile perché ripropone in via generica doglianze già decise in appello; il secondo motivo (sull'assenza del danno) è ritenuto infondato perché il danno è stato comunque cagionato all'istituto di credito (ING Bank) che ha subito le conseguenze delle operazioni fraudolente. Per Tricarico i motivi relativi all'illegittimità delle intercettazioni sono inammissibili per mancata specificità; le censure sull'identificazione (IP, celle, riconoscimento vocale) sono ritenute aspecifiche e non affrontano criticamente la motivazione della Corte d'Appello che aveva indicato molteplici elementi convergenti (IP dinamici, soprannomi, contatti con familiari, riconoscimento da parte degli agenti, compatibilità della cella con il domicilio agli arresti). La sentenza di merito è quindi confermata nei suoi esiti (compresa l'assoluzione di Ameduri per il capo 18) e la declaratoria di non doversi procedere per Tricarico in relazione ai capi estinti per remissione di querela), con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norme impiegate per valutare i motivi di cassazione: lett. b) per vizio di motivazione e violazione di legge; lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto che molti motivi fossero aspecifici o riproposizione di doglianze già esaminate e quindi inammissibili o infondati.

  • art. 640-ter, cod. pen.

    Definisce la frode informatica come modalità speciale della truffa che richiede l'ottenimento di un profitto ingiusto con corrispondente danno patrimoniale. La Corte ha precisato che il danno può ricadere sull'istituto di credito che ha sopportato le conseguenze delle operazioni fraudolente anche se l'intestatario del conto ha negato ammanchi.

  • art. 616, c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso. La Corte ha influito la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre argomentazioni già esaminate e ritenute infondate in appello è spesso inammissibile per aspecificità: è necessario confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La validità delle intercettazioni può essere contestata per carenza di motivazione circa l'urgenza solo con censure specifiche e circostanziate: mera asserzione di illeggibilità del decreto non sempre sufficiente se la motivazione di merito ha già valutato il contenuto.
  • L'assenza del ritrovamento fisico di SIM o telefoni non esclude automaticamente la possibilità di attribuire comunicazioni e condotte a un soggetto se sussistono elementi convergenti (indirizzi IP, ripetuti soprannomi/usati nomi, contatti ricorrenti con numeri di familiari, compatibilità delle celle di aggancio, riconoscimenti degli agenti): la complessiva valutazione della prova è ammissibile in sede di merito e non facilmente sindacabile in cassazione quando adeguatamente motivata.
  • Per il reato di frode informatica (art. 640-ter) è necessario il profitto e il danno patrimoniale; tuttavia il danno può ricadere sull'ente gestore (es. banca) anche se l'intestatario del conto nega la perdita, laddove le operazioni fraudolente siano state eseguite e poi disconosciute dall'intestatario.
  • Il principio 'in dubio pro reo' opera se sussiste un ragionevole dubbio reale e significativo; censure che invocano tale principio devono dimostrare che le prove prospettate dal giudice del merito non escludono alternative con sufficiente grado di certezza.

Testo integrale

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