Sentenza n. 16302/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza PER L’ESECUZIONE della Sentenza n. 2887/2025 pubbl. il 10/03/2025 RG n. 41862/2024 Tribunale di Roma, notificata al Ministero resistente il 23/06/2025 e passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 2887/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero ad attivarla e a corrispondere le spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 2887/2025, pubblicata il 10 marzo 2025, notificata al Ministero il 23 giugno 2025 e passata in giudicato. La decisione, resa dal giudice del lavoro, aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero all’immediata attivazione della Carta elettronica con la provvista indicata in sentenza, oltre alle spese. Il ricorrente ha dedotto che il titolo, notificato presso la sede reale dell’Amministrazione con le forme richieste per valere come titolo esecutivo, non era stato eseguito. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato e depositato il 21 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’ottemperanza, essendo stata notificata la sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione ed essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 tra la notifica del titolo e quella del ricorso. Poiché era pacifico che la sentenza non fosse stata eseguita, ha ordinato al Ministero di darvi esecuzione entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi 60 giorni; l’attività commissariale non comporta compenso aggiuntivo. Ha condannato il Ministero a rifondere le spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Deve essere ordinato all’Amministrazione di provvedervi, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, entro il termine perentorio specificato in dispositivo.
In sede di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice ordina all’Amministrazione di adempiere entro il termine assegnato e può nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997
Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti: - nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione; - nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Per proporre l’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione, il titolo deve essere notificato presso la sua sede reale e deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni tra tale notifica e la notifica del ricorso.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale indicata in epigrafe in funzione di Giudice del lavoro e notificata ai fini esecutivi, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), e ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della predetta carta elettronica, con la provvista indicata nella sentenza ottemperanda, nonché delle spese di lite di quel giudizio, nella misura da esso liquidata.
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza nei confronti di un’Amministrazione presuppone la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra tale notifica e la notifica del ricorso.
- Quando non è controversa la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
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