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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03577/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto del riesame avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere. Deduce inosservanza e falsa applicazione di norme penali e processuali (richiamando gli artt. 273 e 292 c.p.p.), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti per l'introduzione di informazioni inesatte. Sostiene l'insufficienza della provvista indiziaria: periodo temporale troppo breve per ritenere la piena partecipazione all'associazione di stampo camorristico e all'associazione finalizzata al narcotraffico; scarsa rilevanza delle intercettazioni; valutazione indiziaria derivata solo da alcune fattispecie-"reato fine"; assenza di ripetizione sistematica dei reati-scopo come indice di programma criminale; contestazione specifica del capo 1) basato su poche captazioni relative a un tentato pestaggio in cui il ricorrente sarebbe stato assente; assenza di indicazioni su quantità/qualità di stupefacente e motivazione complessivamente evanescente. Non sono state dedotte censure sulle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure della difesa si risolvono in una diversa valutazione del quadro indiziario già compiuta dal Tribunale e che il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito salvo che non emergano violazioni di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto invece che il Tribunale avesse fornito una ricostruzione ampia e coerente del contesto: immediato reinserimento del ricorrente nella compagine associativa, contenuto delle captazioni che evocano appartenenza e attivismo nel clan, disponibilità di armi anche tramite immagini, e altri elementi consonanti a formare gravità indiziaria. Perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; la cancelleria dovrà eseguire gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    La Corte richiama che l'insussistenza dei gravi indizi prevista dall'art. 273 è sindacabile in Cassazione solo se assume la forma di violazione di norme specifiche o di manifesta illogicità della motivazione risultante dal provvedimento impugnato; non è consentito un nuovo esame dei fatti o una diversa valutazione delle fonti.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione di norme processuali; la Corte non ha ravvisato nella deduzione una concreta violazione normativa che giustificasse il sindacato di legittimità, trattandosi di valutazioni probatorie non riformabili in Cassazione.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Consente la compressione della riportazione integrale dei motivi nel ricorso per cassazione: la Corte indica che il motivo è stato riprodotto nei limiti necessari ai fini della decisione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1-ter, disp.att.cod.proc.pen.

    Disposizione formale per gli adempimenti di cancelleria da eseguire dopo la dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 416-bis c.p.

    art. 416-bis, comma primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione di stampo mafioso; la sua esposizione nel capo di imputazione è parte del quadro fattuale che il Tribunale ha valutato insieme ad altri elementi indiziari.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74

    art. 74, comma 1,2,3,4 del d.P.R. n. 309 del 1990; art. 73, comma 1 e 1-bis, d.P.R. 309 del 1990

    Norme sul traffico di stupefacenti richiamate nel capo di imputazione; la Corte osserva che la mancanza di specificazione di quantità/qualità è una critica sollevata dal ricorrente, ma non ha portato la Corte a rilevare un vizio della motivazione del giudice del riesame.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo è limitato: non è consentito riesaminare i fatti o riformulare la valutazione delle fonti probatorie; è necessario dimostrare violazioni normative specifiche o manifesta illogicità della motivazione per ottenere accoglimento.
  • Le censure che consistono in una diversa lettura, parcellizzata o alternativa degli elementi indiziari già valutati dal giudice di merito sono in genere inammissibili in Cassazione.
  • Per impugnare efficacemente misure cautelari occorre segnalare punti concreti di nullità, errori di diritto o contraddizioni manifeste nel provvedimento che rendano insostenibile il nesso tra fatti e conclusioni, non semplicemente contestare la valutazione del merito.
  • Le indicazioni su elementi concreti (es. intercettazioni, video, contatti continui con la consorteria, disponibilità di armi) se ragionevolmente collegati all'accusa possono costituire gravità indiziaria anche se non tutte le contestazioni sono sviluppate nello stesso dettaglio; la difesa deve dunque mirare a mostrare la mancata connessione logica tra singoli indizi e la conclusione cautelare.
  • Contestazioni generiche circa l'assenza di quantificazione dello stupefacente o la brevità temporale dell'attività devono essere specificamente argomentate per dimostrare che tali carenze determinano una manifesta illogicità o una violazione di legge nel provvedimento impugnato.

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