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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14968/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduce tre motivi: 1) nullità/violazione di legge e vizio di motivazione per supposta mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello al nuovo difensore di fiducia nominato dopo la revoca del precedente; 2) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla dichiarazione di responsabilità per il delitto di furto, contestando la valutazione delle prove indiziarie e sostenendo che gli agenti avrebbero incontrato casualmente l'imputato distante dal luogo del furto; 3) eccessiva durezza della pena e mancata applicazione di istituti attenuanti o estintivi (art. 131-bis c.p., art. 162-ter c.p.), nonché richiesta, in via subordinata e tardiva, dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 53 L. 689/1981 e della sospensione del processo per avviare programmi di giustizia riparativa finalizzati all'estinzione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione: il decreto di citazione per l'udienza d'appello era stato notificato regolarmente al difensore di fiducia in carica (avv. Cristofori) e, dopo la sua rinuncia, era stato designato un difensore d'ufficio al quale il decreto era stato contestualmente notificato; la successiva nomina di un nuovo difensore di fiducia è avvenuta quando le formalità di notificazione si erano già esaurite e non sussisteva obbligo di reiterare l'avviso. Il motivo relativo alla valutazione delle prove è stato ritenuto reiterativo e generico, privo della specificità richiesta per il sindacato in Cassazione e dunque inammissibile; la Corte ha confermato che la valutazione indiziaria compiuta dalla Corte d'appello era fondata su elementi certi, precisi e convergenti. Il motivo relativo alla pena e alle misure alternative è stato considerato generico, tardivo e inammissibile: le richieste di applicazione di istituti estintivi o di giustizia riparativa erano formulate in modo tardivo (motivi nuovi depositati oltre i termini) e non ricollegabili ai capi di imputazione come richiesto; inoltre la causa di non punibilità per tenuità non poteva operare in presenza della soglia edittale minima del furto in abitazione; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito sulla negazione delle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena, che risultava prossima ai minimi edittali. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 110, 624-bis, 625, comma 2, n.5

    Norme che disciplinano il concorso di persone nel reato e il reato di furto aggravato; la Corte conferma che il minimo edittale per il furto in abitazione impedisce l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

  • Codice penale, artt. 337, 582, 585 in relazione all'art. 576, n.5-bis

    Rilevanti per i reati contestati relativi alle lesioni e alla violenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto provata la condotta violenta nei confronti dell'agente.

  • Codice di procedura penale, artt. 177, 178, 179

    Norme sulle nullità processuali; la Corte ha ritenuto che non sussistesse nullità assoluta per mancata notifica al difensore nominato successivamente, richiedendo prova documentale dell'atto di nomina e rispettando il principio della cristallizzazione della situazione processuale al momento dell'avviso.

  • Codice di procedura penale, art. 601 comma 3

    Norma sul decreto di citazione per l'udienza d'appello; la Corte ha rilevato la regolare notificazione del decreto al difensore in carica.

  • Codice di procedura penale, art. 97 comma 1

    Consente la designazione del difensore d'ufficio; applicata dalla Corte territoriale dopo la rinuncia del difensore di fiducia originario.

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 28

    Prevede le comunicazioni all'imputato sulla nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha rilevato che il ricorrente è stato notiziato della designazione e successivamente ha nominato un diverso difensore.

  • Codice di procedura penale, art. 598-bis e art. 599-bis

    Regole sul procedimento d'appello in forma cartolare: termini per depositare motivi nuovi, memorie e repliche (15 e 5 giorni); la Corte ha ritenuto tardivo e inammissibile il deposito dei 'motivi nuovi' oltre i termini e non collegato ai motivi principali.

  • Codice di procedura penale, art. 581 comma 1 lett. d) e art. 591 comma 1 lett. c)

    Richiedono specificità e adeguata censura nelle impugnazioni; la Corte ha applicato tali criteri per dichiarare inammissibili motivi generici o reiterativi.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 3

    Limita il sindacato in Cassazione su questioni non dedotte in primo grado; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure nuove non riferibili ai motivi principali d'appello.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha osservato che non è applicabile al furto in abitazione quando la normativa fissa un minimo edittale incompatibile con l'istituto.

  • Codice penale, art. 162-ter

    Norma sulle cause di estinzione del reato; la richiesta di applicazione è stata ritenuta tardiva e non adeguatamente dedotta nei termini processuali.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53

    Previsione di pene sostitutive e strumenti di deflazione del processo; la Corte ha ritenuto la relativa richiesta formulata fuori tempo e non ammessa come motivo nuovo non collegato.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Codice di procedura penale, art. 96 comma 2

    Richiede la formale nomina e deposito dell'atto di nomina del difensore; la mancata prova documentale della nomina anteriore ha indebolito la censura sul difetto di notifica.

Massime di principio

  • La notifica dell'avviso/ decreto di citazione per l'udienza d'appello deve essere effettuata al difensore che aveva tale qualità al momento della fissazione dell'udienza: la successiva nomina di un nuovo difensore non obbliga a una nuova notifica se le formalità sono già esaurite.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e agganciarsi alle ragioni di diritto; doglianze meramente riformulative della valutazione di merito o generiche sono inammissibili.
  • I "motivi nuovi" in appello devono essere depositati nei termini previsti (in genere almeno 15 giorni prima dell'udienza) e devono costituire un effettivo sviluppo dei motivi principali; richieste nuove e tardive possono essere dichiarate inammissibili.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) non opera quando la fattispecie prevede una soglia edittale minima incompatibile con l'istituto (es. furto in abitazione aggravato).
  • La valutazione della prova, specialmente quando si tratta di compendio indiziario, è prerogativa del giudice di merito; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per riconsiderare il peso degli elementi fattuali, salvo vizi di diritto o di motivazione manifesti.
  • La motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti può limitarsi a richiamare gli elementi ritenuti decisivi; quando la pena inflitta è prossima al minimo edittale, l'onere motivazionale sull'adeguatezza della pena è attenuato.

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