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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13787/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per tentativo di estorsione (reato commesso il 29/05/2015), deducendo principalmente la prescrizione del reato anteriore alla pronuncia di appello. Ha contestato il calcolo dei termini di prescrizione (richiamando art. 56 e art. 157 c.p.), indicando che il termine massimo si è estinto il 20/04/2024 tenendo conto dell'aumento per atti interruttivi e della sospensione di 6 mesi e 22 giorni dovuta all'astensione difensori della UCPI. Ha inoltre prospettato nullità per assegnazione del procedimento a giudice onorario in violazione del d.lgs. 116/2017 (art. 11, comma 6) e l'inutilizzabilità della querela come prova per violazione degli artt. 511 e 512 c.p.p.; tali censure sono comunque state ritenute assorbite dal primo motivo sulla prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il reato risultava estinto per prescrizione alla data della sentenza di appello (12/06/2024). Poiché la causa di estinzione era accertabile senza ulteriori accertamenti, la Corte ha dichiarato l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato (prescrizione). I restanti motivi (nullità per giudice onorario e inutilizzabilità della querela) sono stati dichiarati assorbiti dalla prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Applicato per definire la disciplina del reato tentato e per determinare il termine di prescrizione applicabile alla fattispecie tentata (termine massimo assunto pari a 6 anni e 8 mesi).

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato in relazione al calcolo della prescrizione; utilizzato insieme all'art. 56 per determinare il termine estintivo del reato tentato.

  • art. 11, comma 6, decreto legislativo n. 116 del 2017

    Norma che limita l'assegnazione ai giudici onorari; il ricorrente deduceva nullità per violazione di tale divieto, ma la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla prescrizione.

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Richiamato in sede di considerazione della competenza e dei limiti di assegnazione ai giudici onorari (riferimento normativo collegato all'art. 11 d.lgs. 116/2017).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità; la Corte ha applicato il principio per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione anche in presenza di eventuali nullità processuali, quando l'accertamento della causa estintiva non richiede specifici approfondimenti.

  • artt. 511, 512 e 183 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente in relazione all'acquisizione e utilizzabilità della querela quale prova e alle regole di competenza; la Corte ha ritenuto tali censure assorbite dalla dichiarazione di prescrizione.

Massime di principio

  • La prescrizione può essere dichiarata in cassazione e può portare all'annullamento senza rinvio quando la causa estintiva è pacifica e non richiede accertamenti complessi.
  • Nel calcolo della prescrizione per reati tentati è necessario applicare la disciplina dell'art. 56 c.p. unitamente alle regole sulla prescrizione (art. 157 c.p.), considerando l'aumento del termine per effetto degli atti interruttivi (incremento di un quarto se previsto dal calcolo fatto dal giudice).
  • Le sospensioni legate a eventi collettivi (es. astensione degli avvocati proclamata da UCPI) devono essere conteggiate nel computo dei termini e possono influire significativamente sulla maturazione della prescrizione.
  • Se coesistono una causa di estinzione e una nullità processuale, la causa estintiva può essere dichiarata prevalente quando la sua operatività non presuppone accertamenti complessi; in tal caso la nullità resta assorbita.
  • Le questioni circa competenza del giudice onorario o l'utilizzabilità di atti (es. querela) restano rilevanti ma, se il reato è estinto per prescrizione in modo incontestabile, tali profili possono risultare assorbiti e non determinare il prosieguo del giudizio.
  • Per tutelarsi in situazioni analoghe è opportuno: calcolare con precisione il termine di prescrizione partendo dalla data del fatto, verificare gli atti interruttivi e le eventuali sospensioni, e valutare tempestivamente l'eccezione di prescrizione anche in sede di appello e cassazione.

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