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Sentenza

Sentenza del 18/05/2016 n. 3051 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Contratto di coassicurazione - Prestazioni rese nell'ambito delle clausole di delega - Non costituiscono attività di natura assicurativa - Esenzione da iva - Non compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza che aveva riconosciuto l'esenzione IVA sulle commissioni corrisposte nell'ambito delle clausole di delega previste nei contratti di coassicurazione. Secondo l'Ufficio, tali clausole attribuiscono a una coassicuratrice un mandato con rappresentanza per gestire, nell'interesse delle altre compagnie, attività quali trattativa, stipula del contratto, riscossione dei premi e gestione dei sinistri. Si tratta di prestazioni autonome di servizi rese tra imprese assicuratrici, prive di assunzione del rischio assicurato e non direttamente rese all'assicurato; pertanto non rientrano nell'esenzione prevista per le operazioni assicurative, né tra le prestazioni accessorie o di mediazione/intermediazione esenti.

La decisione

L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto. Il giudice ha stabilito che le prestazioni derivanti dalle clausole di delega non costituiscono attività assicurativa in senso proprio, perché non comportano né l'assunzione di un rischio né l'obbligo di corrispondere un indennizzo in caso di sinistro. Esse rappresentano servizi di gestione resi dalla delegataria alle altre coassicuratrici, a fronte di commissioni distinte dal premio assicurativo e non dirette all'assicurato. Di conseguenza, le commissioni sono soggette a IVA e la società avrebbe dovuto regolarizzare le relative fatture. La questione preliminare relativa alla qualifica del firmatario degli atti impositivi è stata dichiarata inammissibile. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/1972

    operazioni di assicurazione, riassicurazione e di vitalizio

    L'esenzione IVA riguarda le operazioni assicurative in senso proprio, caratterizzate dall'esistenza di un rischio, dall'impegno dell'assicuratore a coprirlo e dal pagamento di un premio. Non si estende ai servizi amministrativi o gestionali resi tra coassicuratrici.

  • Art. 10, comma 1, n. 9, d.P.R. n. 633/1972

    prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7

    L'esenzione per mandato, mediazione e intermediazione presuppone un collegamento diretto con un'operazione assicurativa, normalmente attraverso la ricerca o il procacciamento del cliente e la conclusione del contratto. Non comprende la mera gestione interna di un contratto già perfezionato tra compagnie.

  • Art. 12, d.P.R. n. 633/1972

    Il trattamento IVA della prestazione principale può estendersi a quella accessoria solo quando esiste un'unitarietà funzionale e la prestazione accessoria è resa direttamente al destinatario della prestazione principale. Nel caso esaminato, i servizi erano resi alle altre imprese assicuratrici e non all'assicurato.

  • Art. 1911 cod. civ.

    La coassicurazione comporta la ripartizione del medesimo rischio tra più assicuratori, ciascuno responsabile per la propria quota. La clausola di delega regola invece i rapporti interni e la gestione del contratto, senza trasferire l'assunzione del rischio.

  • Legge n. 1216/1961

    L'imposta sulle assicurazioni costituisce la ragione sistematica dell'esenzione IVA per le operazioni assicurative, volta a evitare una doppia imposizione. Tale ratio non si applica automaticamente alle commissioni per servizi gestionali tra compagnie.

  • Art. 13, parte B, lett. a), Sesta direttiva IVA

    La nozione comunitaria di attività assicurativa richiede che l'assicuratore assuma, dietro pagamento di un premio, l'obbligo di fornire la prestazione prevista quando si verifica il rischio. Le clausole di delega non presentano tali elementi.

  • Cassazione, sentenza n. 16781/2014

    La coassicurazione determina rapporti negoziali separati tra assicurato e ciascun coassicuratore, con distinte posizioni soggettive e responsabilità limitate alle rispettive quote.

Massime di principio

  • Le esenzioni IVA sono eccezioni al principio generale di imponibilità e devono essere interpretate restrittivamente: non basta che il prestatore sia una compagnia assicurativa perché ogni sua attività sia esente.
  • Per qualificare una prestazione come assicurativa occorre verificare concretamente la presenza di un rischio assunto, di un obbligo di copertura o indennizzo e di un premio. Le attività di gestione, amministrazione o back office prive di tali elementi sono normalmente imponibili.
  • In una coassicurazione, la delega conferita a una compagnia per gestire il rapporto nell'interesse delle altre genera, di regola, un servizio autonomo tra imprese. Le commissioni relative devono quindi essere fatturate con IVA, salvo che ricorrano ulteriori specifici presupposti di esenzione.
  • Una prestazione non diventa accessoria all'operazione assicurativa solo perché facilita la gestione del contratto: occorrono un collegamento funzionale diretto, unitarietà economica e, secondo questa decisione, prestazione rivolta direttamente all'assicurato.
  • L'esenzione prevista per mediazione e intermediazione assicurativa riguarda attività finalizzate alla ricerca del cliente, alla promozione o alla conclusione del contratto; non comprende la gestione amministrativa di un rapporto assicurativo già concluso.
  • La qualificazione fiscale deve dipendere dalla natura effettiva delle attività e dei destinatari, non dalla denominazione contrattuale di 'clausola di delega' o 'mandato'.

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