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Sentenza

Sentenza del 05/04/2017 n. 8789 - Corte di Cassazione

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI Ritenute operate dal datore di lavoro - Richiesta di rimborso del dipendente - Termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Regime - Distinta disciplina dell'art. 37 dello stesso d.P.R. - Configurabilità - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva richiesto nel 2002 il rimborso di 18.026 euro di IRPEF trattenuti nel 1998 dal datore di lavoro privato XXXXX S.p.A. su 62.020 euro corrisposti come incentivo all'esodo, sostenendo che la somma fosse non imponibile in quanto erogazione liberale ed eccezionale. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto applicabile l'art. 37 del d.P.R. n. 602/1973, relativo alle ritenute dirette, considerando quindi applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale. L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale qualificazione, sostenendo che le ritenute operate da un datore di lavoro privato sono disciplinate dall'art. 38 del medesimo decreto, che prevede un termine di decadenza di diciotto mesi per la richiesta di rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che le ritenute effettuate da un sostituto d'imposta privato rientrino nell'art. 38 e non nell'art. 37 del d.P.R. n. 602/1973. Poiché la ritenuta era stata effettuata nel 1998 e la richiesta di rimborso era stata presentata nel 2002, l'istanza è stata dichiarata tardiva e quindi inammissibile per decadenza. La Corte ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha rigettato direttamente il ricorso introduttivo del contribuente. Il secondo motivo, relativo alla non imponibilità dell'incentivo all'esodo ai sensi dell'art. 48, poi art. 51, del d.P.R. n. 917/1986, è stato dichiarato assorbito. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia 2.500 euro per il giudizio di legittimità, oltre alle eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La disposizione riguarda le ritenute operate da amministrazioni pubbliche statali a favore della Tesoreria dello Stato. Non si applica alle ritenute effettuate da un datore di lavoro privato.

  • Art. 38, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Disciplina il rimborso delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, compreso il datore di lavoro privato. La richiesta deve essere presentata, secondo la disciplina vigente all'epoca dei fatti, entro diciotto mesi dalla data della ritenuta, a pena di decadenza.

  • Art. 48, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione allora vigente

    La questione relativa all'eventuale non imponibilità dell'incentivo all'esodo non è stata esaminata nel merito, perché la richiesta di rimborso è stata ritenuta tardiva.

  • Art. 51 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È indicato come disposizione corrispondente all'attuale numerazione dell'art. 48, ma il relativo motivo di ricorso è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Per chiedere il rimborso di IRPEF trattenuta da un datore di lavoro privato occorre fare riferimento alla disciplina dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, non a quella dell'art. 37 sulle ritenute dirette.
  • Il termine previsto per il rimborso delle ritenute operate da un sostituto d'imposta privato è un termine di decadenza: una volta scaduto, la domanda non può essere esaminata nel merito, anche se la ritenuta fosse stata eventualmente indebita.
  • La natura non imponibile della somma percepita non consente di superare la decadenza: è necessario presentare tempestivamente l'istanza di rimborso e solo successivamente può essere valutata la fondatezza sostanziale della richiesta.
  • La nozione di ritenuta diretta va interpretata restrittivamente e ricorre, in linea generale, quando la ritenuta è effettuata da un'amministrazione statale nell'ambito dei rapporti con la Tesoreria dello Stato.
  • Prima di proporre una domanda di rimborso fiscale è essenziale individuare il soggetto che ha effettuato la ritenuta, verificare la disciplina temporale applicabile e calcolare il termine decadenziale dalla data della trattenuta.

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