Cassazione Civile, Ordinanza n. 05368/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con otto motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2010. Gli atti impositivi avevano rettificato la dichiarazione dei redditi del contribuente imputandogli pro quota, in via presuntiva, utili extracontabili accertati in capo a una società a ristretta base partecipativa della quale era socio al 50%. Nel corso del giudizio è emerso che il contribuente aveva presentato istanza di definizione della lite tributaria ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, con pagamento della prima rata entro il termine previsto, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva depositato un diniego di definizione senza provare la rituale notificazione dello stesso. Il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite, richiamando la mancanza di prova della notifica del diniego.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Ha ritenuto che, ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, la mancata prova in giudizio della rituale notificazione del diniego dell’istanza di definizione impedisca di escludere il perfezionamento della definizione, che si realizza con la presentazione della domanda e il pagamento dovuto o della prima rata entro il termine stabilito. Ha inoltre precisato che l’estinzione non comporta il raddoppio del contributo unificato, riservato ai casi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto.
Norme richiamate
art. 6 D.L. n. 119 del 2018
La definizione agevolata delle liti tributarie si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine; l’eventuale diniego deve essere notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per gli atti processuali; dopo il diniego la parte deve chiedere la trattazione, altrimenti il processo si estingue.
L. n. 136 del 2018
legge di conversione del D.L. n. 119 del 2018
È richiamata come legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.
art. 6, comma 12, D.L. n. 119 del 2018
diniego notificato entro il 31 luglio 2020
Il mancato rispetto del termine perentorio o la mancata prova della rituale notificazione del diniego comportano l’operatività della definizione agevolata.
art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018
onere di presentare istanza di trattazione, pena l'estinzione del processo
Dopo un diniego ritualmente notificato, la parte interessata deve riattivare il giudizio; in difetto, il processo si estingue.
art. 6, comma 6, D.L. n. 119 del 2018
la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata entro il 31 maggio 2019
La Corte valorizza la presentazione dell’istanza e il pagamento tempestivo come elementi sufficienti a perfezionare la definizione, in assenza di prova della rituale notifica del diniego.
Massime di principio
- Nelle liti tributarie pendenti, la definizione agevolata si perfeziona con la domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto, salvo che l’Amministrazione provi un diniego validamente e ritualmente notificato.
- L’onere di dimostrare la rituale notificazione del diniego di definizione agevolata incombe sull’Amministrazione; in mancanza di tale prova, non può escludersi l’effetto estintivo della definizione.
- L’estinzione del processo per definizione agevolata non integra una pronuncia di rigetto o inammissibilità e non comporta il raddoppio del contributo unificato.
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