Cassazione Civile, Ordinanza n. 20710/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di lavoro in somministrazione part time intercorso tra il 24 ottobre 2012 e il 31 ottobre 2013. La lavoratrice ha agito in giudizio nei confronti della società utilizzatrice e della società somministratrice deducendo di essere stata formalmente assunta come addetto customer care con inquadramento nel 2° livello del c.c.n.l. Telecomunicazioni, ma di avere in concreto svolto mansioni superiori riconducibili almeno al 4° livello, nonché quattro ore giornaliere di lavoro supplementare non retribuito. Chiese quindi le differenze retributive e il versamento dei correlati contributi previdenziali. Il tribunale rigettò la domanda; la Corte d'appello riformò la decisione, accertò lo svolgimento di mansioni riconducibili al 3° livello del c.c.n.l. Telecomunicazioni, respinse invece la domanda sul lavoro supplementare e condannò la sola società utilizzatrice al pagamento delle differenze retributive. La società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; 2) novità della domanda di inquadramento nel 3° livello; 3) ultrapetizione per avere la Corte territoriale richiamato una qualifica diversa da quella domandata; 4) violazione degli artt. 2103 c.c., 23 c.c.n.l. Telecomunicazioni, 115 e 132 c.p.c., con contestazione della ricostruzione delle mansioni e del metodo di qualificazione; 5) illegittima condanna generica e asserito abuso di frazionamento del credito; 6) omessa pronuncia e violazione dell'art. 23, commi 3 e 6, d.lgs. n. 276/2003 per non avere ravvisato la solidarietà tra utilizzatrice e somministratrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi, ritenendo inammissibile o infondato il ricorso sul difetto di specificità, sulla asserita novità della domanda, sull'ultrapetizione, sulla censura relativa alla valutazione delle mansioni e sulla condanna generica. Ha invece accolto il sesto motivo, rilevando che la sentenza di appello aveva omesso di pronunciarsi sulla questione della solidarietà passiva tra società utilizzatrice e società somministratrice, entrambe evocate in giudizio dalla lavoratrice, in relazione al pagamento delle differenze retributive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380 bis 1 c.p.c.
"Il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta"
consente la definizione in camera di consiglio con motivazione differita nei termini previsti
art. 434 c.p.c.
l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è scrutinabile solo se il ricorrente trascrive in modo specifico gli atti e le parti rilevanti della decisione e dell'atto di appello
art. 366 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere specificità sufficiente, non essendo ammesso un generico rinvio per relationem agli atti di merito
art. 437 c.p.c.
in materia di mansioni e inquadramento, il giudice può riconoscere una qualifica intermedia rispetto a quella richiesta, se gli elementi di fatto lo consentono, senza ultrapetizione
art. 112 c.p.c.
non vi è ultrapetizione quando il giudice, nell'ambito della domanda di corretto inquadramento, qualifichi le mansioni accertate all'interno della declaratoria contrattuale collettiva pertinente
art. 2103 c.c.
l'inquadramento va determinato confrontando le mansioni concretamente svolte con le declaratorie del contratto collettivo
art. 115 c.p.c.
la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente; nella specie la censura è stata respinta sul punto delle mansioni e accolta solo quanto all'omessa pronuncia sulla solidarietà
art. 278 c.p.c.
la condanna generica è ammissibile nel processo del lavoro anche quando il credito sia azionato in via non specificamente quantificata
art. 23, commi 3 e 6, d.lgs. n. 276/2003
la questione della solidarietà tra utilizzatore e somministratore per i crediti del lavoratore va esaminata espressamente dal giudice di merito
Massime di principio
- Quando si deduce in cassazione l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorso deve riportare in modo puntuale i passaggi essenziali della sentenza di primo grado e dell'atto di appello; il mero rinvio generico agli atti di causa non consente il controllo di legittimità.
- Nel giudizio di lavoro, il giudice può attribuire al lavoratore un inquadramento intermedio rispetto a quello domandato, purché la domanda contenga allegazioni fattuali idonee a descrivere le mansioni corrispondenti e la decisione resti entro il perimetro del petitum sostanziale.
- L'ultrapetizione non ricorre se il giudice, nel decidere sul corretto inquadramento, utilizza una declaratoria del contratto collettivo solo come riferimento esemplificativo della posizione professionale, senza attribuire un diritto diverso da quello fatto valere.
- La verifica dell'inquadramento professionale richiede un procedimento in tre fasi: accertamento delle mansioni in concreto svolte, individuazione delle declaratorie contrattuali astrattamente rilevanti e confronto tra i due piani per la sussunzione.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è necessario allegare l'uso di prove inesistenti, illegali o attribuite come prove legali in modo improprio.
- La condanna generica del datore di lavoro è ammissibile nel processo del lavoro per la tutela del credito retributivo, e non integra di per sé abuso di frazionamento quando la pretesa economica sia unitaria o quando eventuali contenziosi precedenti abbiano diverso petitum e diversa causa petendi.
- Nel lavoro somministrato, la questione della responsabilità solidale tra utilizzatore e somministratore per le differenze retributive deve essere affrontata espressamente dal giudice; l'omissione sul punto integra vizio di decisione censurabile in cassazione.
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