Cassazione Civile, Sentenza n. 20188/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rimborso IVA per eccedenza relativa all'anno d'imposta 2010 per euro 178.770, originato da Fast Finance dopo acquisto dal fallimento Europalimentari. L'Agenzia ha rigettato la richiesta per difetto di prova dei fatti costitutivi del credito (mancata esibizione dei registri IVA acquisti e vendite degli anni 1998 e 1999). In primo grado il ricorso fu accolto dalla CTP di Taranto; in appello la CTR Puglia riformò affermando che l'Amministrazione può contestare la sussistenza del credito esposto in dichiarazione anche se sono scaduti i termini di decadenza per l'accertamento, senza bisogno di un atto formale, con l'effetto che gravava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza del credito. La banca ha impugnato in Cassazione deducendo violazione di varie norme tributarie e costituzionali e chiedendo rimessione alla Corte costituzionale e rinvio pregiudiziale alla CGUE; richiesta respinta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. È stata dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per mancata pendenza nei gradi di merito. La Corte ha richiamato e confermato l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. nn. 21765/2021 e 21766/2021 e precedente giurisprudenza) secondo cui la decadenza dall'accertamento riguarda le pretese relative a imposte dovute e non impedisce all'Amministrazione di contestare la sussistenza di un credito IVA, con conseguente onere probatorio del contribuente. Sono state respinte le richieste di rimessione alla Corte costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla CGUE. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.600,00 per compensi, oltre oneri.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 30
Riferito al rigetto del diritto al rimborso; la Corte conferma che il provvedimento di diniego per insussistenza dei fatti costitutivi non ha natura di avviso di accertamento che implichi nuova pretesa tributaria.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Disposizione sulla rettifica della dichiarazione da parte dell'Amministrazione; la Corte valuta che tale norma non impedisce alla PA di contestare la sussistenza del credito anche fuori termini di decadenza dell'accertamento.
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1 (e commi 3)
Norma sui termini di decadenza per gli accertamenti IVA. La Corte interpreta che la decadenza riguarda l'accertamento delle imposte dovute e non preclude all'Amministrazione di contestare, anche oltre il termine, l'esistenza di un credito IVA vantato dal contribuente.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, commi 2 e 5
Richiamata in relazione al significato dell'inerzia amministrativa: la Corte osserva che l'inerzia normativa ha effetti solo nelle ipotesi espressamente previste e non equivale in generale a riconoscimento implicito del credito.
Legge n. 212 del 2000, artt. 8 e 10
Norme dello statuto dei diritti del contribuente citate nel ricorso; la Corte le richiama ma ritiene che non contrastino con l'orientamento secondo cui il contribuente deve provare l'esistenza del credito.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2
Previsto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione: la Corte conferma che il silenzio dell'Amministrazione su richiesta di rimborso equivale a silenzio-rifiuto impugnabile, e non a riconoscimento tacito del credito.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Citato alla fine della sentenza per dare atto di sussistenza di presupposti procedurali; usato ai fini della liquidazione delle spese e delle annotazioni di rito.
Codice civile, art. 2220
Richiamato in relazione ai termini di conservazione delle scritture contabili e dei documenti giustificativi del credito; la decisione sottolinea l'obbligo del contribuente di conservare documentazione idonea.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria puo contestare la sussistenza di un credito IVA esposto in dichiarazione anche dopo il decorso dei termini di decadenza per l'accertamento; la decadenza riguarda le pretese relative a imposte dovute, non il controllo sulla realta dei fatti che generano un credito.
- Il contribuente che richiede rimborso di un credito IVA ha l'onere probatorio di dimostrare i fatti costitutivi del credito; l'assenza di documentazione probatoria (es. registri IVA) può determinare il rigetto della richiesta anche a distanza di anni.
- Il silenzio dell'Amministrazione su una istanza di rimborso non costituisce riconoscimento tacito del credito ma configurabile come silenzio-rifiuto, impugnabile dal contribuente; non crea automatica acquisizione del credito.
- Chi vanta crediti IVA deve custodire e poter esibire le scritture e i documenti giustificativi per i termini previsti dalla legge: la mancata conservazione o esibizione espone al rischio di disconoscimento del credito.
- Le censure di violazioni costituzionali o di diritto UE su questo tema, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, incontrano un elevato ostacolo: la giurisprudenza consolidata sostiene la compatibilita tra controllo dellAmministrazione e principi di certezza, neutralita e proporzionalita.
- In situazioni analoghe è consigliabile produrre tempestivamente la documentazione probatoria nel procedimento amministrativo e, se necessario, in sede contenziosa; valutare con attenzione la strategia tra richiesta di rimborso, compensazione e riporto a nuovo del credito, tenendo presente che nessuna di queste opzioni esclude il potere di verifica dellAmministrazione.
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