Cassazione Penale, Sentenza n. 20387/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 10/04/2025 che aveva rideterminato le pene in esito al rinvio disposto dalla Corte di cassazione del 19/04/2021. I motivi di ricorso contestano: nullità per violazione del diritto di difesa (omessa considerazione di memorie difensive, difetti di notifiche e mancata traduzione/trasporto dell'imputato detenuto), vizio per omessa statuizione sulla rideterminazione della pena nella precedente sentenza di rinvio (si deduce se tale omissione fosse nullità o inesistenza e se fosse coperta dal giudicato), errata determinazione del trattamento sanzionatorio (insufficiente o illogica motivazione, uso della pena precedentemente irrogata per reati ora estinti come parametro senza adeguata comparazione, violazione degli artt. 132 e 133 c.p.), e specifiche censure relative al cumulo/quantificazione della pena (per la posizione di Barone). Alcune difese hanno anche sollevato profili di bis in idem e di violazione del principio del contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha ritenuto infondate le eccezioni relative alla mancata traduzione dell'imputato e alle presunte nullità di notifica quando dagli atti risultava la conoscenza e/o la rinuncia a comparire, nonché infondate le censure generiche circa la mancata considerazione di memorie difensive quando il motivo non era decisivo. Ha però constatato che la Corte di appello di Reggio Calabria del 19/09/2023 non si era pronunciata sulla rideterminazione delle pene per alcuni reati oggetto del rinvio: tale omissione costituisce inesistenza della pronuncia in quella parte e legittima la nuova decisione sul punto. Quanto alla rideterminazione concreta della pena nella sentenza del 10/04/2025, la Corte ha censurato la motivazione perché la Corte territoriale aveva semplicemente traslato la pena applicata in primo grado a reati residui non adeguatamente confrontati (mancata applicazione corretta dei criteri stabiliti dagli artt. 132 e 133 c.p.). Conseguentemente la Corte di cassazione ha: annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Barone Giacomo (per la quale si era formato giudicato sul trattamento sanzionatorio); annullato la sentenza nei confronti di Cascino Antonino, Angileri Pagoria Giovanni e Del Riccio Domenico limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto; rigettato nel resto i ricorsi.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) (motivi di cassazione)
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione: vizio di motivazione, error in procedendo e nullità; la Corte di cassazione può esaminare anche fatti processuali per i motivi di cui alla lett. c).
art. 546 cod. proc. pen.
citato in relazione alla nullità della sentenza
Riguarda le nullità della sentenza; le difese hanno invocato la nullità per omissioni nella pronuncia, ma la Corte ha distinto tra nullità sanabile con impugnazione e inesistenza della pronuncia.
art. 597 cod. proc. pen.
citato nella motivazione della Corte territoriale
Richiama il principio di devoluzione in appello; la Corte di cassazione ha utilizzato la motivazione per interpretare il dispositivo e definire l'ambito del rinvio.
art. 598-bis cod. proc. pen.
art. 598-bis, comma 2 (decreto di fissazione dell'udienza camerale partecipata)
Regola la comunicazione della fissazione dell'udienza camerale; Corte ha ritenuto che la conoscenza effettiva tramite PEC del difensore escludeva la nullità.
art. 627 cod. proc. pen.
menzionato nel dispositivo della sentenza di rinvio
Norma richiamata nella sentenza di rinvio; la Corte ha interpretato dispositivo e motivazione congiuntamente per individuare i capi effettivamente rimessi al giudice di rinvio.
art. 132 cod. pen.
criteri per la determinazione della pena
Stabilisce i criteri soggettivi e oggettivi che il giudice deve valutare nella determinazione della pena; la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia motivato adeguatamente il confronto tra reati diversi.
art. 133 cod. pen.
principi sulla misura della pena
Indica i criteri di determinazione della pena e l'obbligo di motivazione rispetto alla gravità del reato e alle condizioni del reo; la Cassazione ha richiamato l'obbligo di applicare correttamente tali criteri.
art. 416 cod. pen.
richiamato indirettamente in rapporto all'annullamento del capo A)
Norma sull'associazione a delinquere; la Corte di cassazione ha considerato l'effetto dell'annullamento di numerosi reati sul complessivo accertamento dell'associazione e sulla gravità complessiva.
art. 625 cod. pen. (n.5)
aggravante citata in primo grado
Aggravante per furto con determinati elementi; nel processo alcune aggravanti sono state escluse in primo grado e ciò ha inciso sulla valutazione complessiva della gravità.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione rinvia esclusivamente per la determinazione della pena, la responsabilità penale già accertata può diventare definitiva; il giudice del rinvio può e deve rideterminare la pena solo per i reati la cui responsabilità è divenuta definitiva.
- La mancanza di una statuizione decisoria sul punto oggetto di rinvio (omessa statuizione nel dispositivo) costituisce inesistenza della pronuncia in quella parte e legittima una nuova decisone sul punto; tale vizio non è sanabile dal giudicato.
- Le eccezioni di nullità procedurale (notifiche, partecipazione, traduzioni) sono rilevabili solo se effettivamente lesive del diritto di difesa: conoscenza effettiva tramite i difensori (es. PEC) o rinuncia valida del detenuto escludono la nullità.
- Il giudice che ridetermina la pena non può limitarsi a traslare la pena previamente inflitta per un reato diverso senza una motivazione che dimostri la comparabilità e l'applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; è obbligatoria una valutazione analitica della gravità e delle circostanze.
- Se è già intervenuta una pronuncia di questa Corte che ha determinato l'illegittimità o l'inammissibilità del ricorso su un punto e si è formato giudicato (es. ordine di esecuzione notificato), la successiva rideterminazione della pena sul medesimo punto è preclusa.
- Le censure generiche sulla mancata considerazione di memorie difensive richiedono la dimostrazione della decisività degli argomenti trascurati; altrimenti la mancata espressa analisi può essere ritenuta implicitamente assorbita nella motivazione.
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