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Sentenza

Sentenza del 21/12/2015 n. 1426 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Tributi Locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio espresso riconosce efficacia impositiva all'accatastamento munito di decorrenza e rendita catastale. Di conseguenza, non sono idonee a escludere l'ICI le contestazioni relative alla presunta carenza originaria dei requisiti dell'accatastamento, salvo che si tratti di un accatastamento meramente provvisorio oppure che l'immobile fosse già ultimato e utilizzabile, circostanza che potrebbe anticipare il momento impositivo.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del momento impositivo dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI). Il principio affermato è che, di regola, l'obbligo tributario decorre dall'accatastamento dell'immobile, con attribuzione della relativa rendita e indicazione della decorrenza. L'imponibilità può tuttavia anticiparsi quando, prima dell'accatastamento, i lavori siano già ultimati e l'immobile sia concretamente idoneo all'utilizzo. Se l'accatastamento è richiesto prima dell'ultimazione dei lavori, esso ha natura provvisoria e non comporta l'attribuzione della rendita. Una volta effettuato un accatastamento con decorrenza e rendita, non è invece possibile escludere l'imponibilità contestando retroattivamente la mancanza originaria dei presupposti per l'accatastamento.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI)

    Il momento impositivo è individuabile nell'accatastamento dell'immobile, salvo il caso di precedente ultimazione dei lavori e idoneità dell'immobile all'utilizzo.

    L'accatastamento con attribuzione della rendita costituisce, in via ordinaria, il riferimento temporale per l'assoggettamento all'ICI. L'ultimazione dei lavori e l'idoneità all'uso possono anticipare tale momento.

  • Disciplina catastale sull'accatastamento dei fabbricati

    L'attribuzione della rendita è possibile solo per fabbricati ultimati.

    Prima dell'ultimazione dei lavori può essere eseguito soltanto un accatastamento provvisorio, privo di rendita. L'accatastamento definitivo con rendita produce invece gli effetti ordinari ai fini dell'imposizione.

Massime di principio

  • Ai fini dei tributi immobiliari, occorre distinguere tra accatastamento provvisorio senza rendita e accatastamento definitivo con rendita e decorrenza.
  • Quando esiste un accatastamento definitivo, la decorrenza indicata e la rendita catastale costituiscono elementi centrali per determinare l'inizio dell'obbligo tributario.
  • Non è normalmente sufficiente contestare a posteriori la legittimità o la tempestività dell'accatastamento per negare l'imponibilità dell'immobile.
  • Se l'immobile era già ultimato e concretamente utilizzabile prima dell'accatastamento, l'obbligo tributario può sorgere anticipatamente rispetto alla registrazione catastale.
  • Per valutare casi analoghi devono essere verificati la data di ultimazione dei lavori, l'effettiva idoneità all'uso, la natura provvisoria o definitiva dell'accatastamento e la decorrenza della rendita.

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