Sentenza del 20/09/2019 n. 5144 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Comunicazione di irregolarità - Rientra tra gli atti impugnabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la pretesa tributaria comunicata dall'Amministrazione finanziaria mediante una comunicazione di irregolarità, chiedendo che fosse riconosciuta la possibilità di impugnare tale atto davanti al giudice tributario. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e, in particolare, se la comunicazione di irregolarità, pur non essendo espressamente inclusa nell'elenco degli atti impugnabili, potesse essere contestata quando rendesse conoscibili una specifica pretesa tributaria e le relative ragioni di fatto e di diritto.
La decisione
È stato riconosciuto che la comunicazione di irregolarità può essere impugnata davanti al giudice tributario. Sebbene l'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 abbia natura tassativa, i principi costituzionali di tutela giurisdizionale del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione impongono di considerare impugnabile ogni atto con cui l'ente impositore porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria concreta e specificamente motivata, anche se l'atto non ha forma autoritativa. L'interesse a ricorrere sorge già con la ricezione della comunicazione, senza dover attendere un successivo atto impositivo.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
Pur prevedendo un'elencazione tassativa degli atti impugnabili, la norma deve essere interpretata in modo coerente con i principi costituzionali di tutela del contribuente, ammettendo il ricorso anche contro atti non espressamente elencati quando contengano una pretesa tributaria concreta, specifica e attuale.
Massime di principio
- Un atto dell'Amministrazione finanziaria può essere impugnabile anche se non è formalmente qualificato come avviso di accertamento o non è espressamente indicato nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, quando comunica una pretesa tributaria concreta e sufficientemente motivata.
- La possibilità di ricorrere dipende soprattutto dal contenuto sostanziale dell'atto e dai suoi effetti sul contribuente, non dalla denominazione o dalla forma utilizzata dall'Amministrazione.
- Il contribuente non deve necessariamente attendere l'emissione di un successivo atto impositivo se la comunicazione ricevuta rende già attuale e specifica la pretesa tributaria.
- In situazioni analoghe occorre verificare se l'atto indica l'importo richiesto, i periodi d'imposta interessati, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; in presenza di tali elementi può sussistere un interesse immediato a proporre ricorso.
- La tutela giurisdizionale può essere riconosciuta anche contro atti privi di forma autoritativa, per evitare che il contribuente sia costretto ad attendere un atto successivo o l'avvio della riscossione per contestare una pretesa già chiaramente manifestata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 set 2019Sentenza del 20/09/2019 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 20 set 2019Sentenza del 20/09/2019 n. 570 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 20 set 2019Sentenza del 20/09/2019 n. 574 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 20 set 2019Sentenza del 20/09/2019 n. 688 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 20 set 2019Sentenza del 20/09/2019 n. 965 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 20 set 2019Sentenza del 20/09/2019 n. 968 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →