Cassazione Civile, Ordinanza n. 08803/2026 del 08/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una cartella di pagamento emessa per la riscossione di due sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, fondate su verbali notificati anni prima a mezzo posta all'indirizzo risultante dai registri, con ricezione degli avvisi da parte della madre del destinatario, indicata come convivente. Il destinatario ha sostenuto di non avere mai ricevuto validamente quei verbali perché da tempo residente con la propria famiglia in altro Comune, producendo certificati anagrafici e contestando anche la sussistenza degli illeciti, la genericità dei verbali e la prescrizione. In appello ha chiesto l'annullamento della cartella e, in via subordinata, ha proposto querela di falso contro le ricevute di ritorno nella parte in cui attestavano la convivenza della madre con lui, oltre a dedurre prova testimoniale. Nel ricorso per cassazione ha denunciato: 1) violazione degli artt. 450-451 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i certificati di residenza e stato di famiglia facevano piena prova della sua residenza effettiva e della sua famiglia a Veroli e non a Boville Ernica; 2) violazione dell'art. 247, comma 3, del regolamento esecutivo del codice della strada, assumendo che l'aggiornamento delle variazioni di residenza ai fini della carta di circolazione incomba sugli uffici comunali e non sul privato; 3) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice valorizzato solo le ricevute postali e non le prove testimoniali; 4) omessa motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sulle testimonianze acquisite nel giudizio di querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, correggendo però parzialmente la motivazione del giudice di merito: ha affermato che la questione non può essere risolta solo richiamando un precedente superato, ma che, in base all'orientamento delle Sezioni Unite, l'aggiornamento dei registri rileva solo se il destinatario abbia effettivamente comunicato ai comuni anche i dati necessari all'aggiornamento della carta di circolazione; nel caso concreto tale allegazione e prova mancavano, sicché le notifiche effettuate all'indirizzo risultante dai registri conservavano validità. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, sia perché nel giudizio di legittimità non era dedotto un vero vizio di ultrapetizione, sia perché la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era preclusa in presenza di doppia conforme e comunque mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita. Ha inoltre escluso che il controricorso del Comune contenesse un ricorso incidentale, trattandosi di atto meramente difensivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con compensazione delle spese dei gradi di merito già disposta dal giudice di appello; è stato anche dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 450-451 c.c.
Richiamati dal ricorrente per sostenere il valore probatorio dei certificati anagrafici, ma la Corte non li considera idonei, da soli, a superare la presunzione derivante dalla notificazione eseguita secondo le risultanze dei registri.
art. 2700 c.c.
Evocato per attribuire fede privilegiata ai certificati di residenza e stato di famiglia; la Corte ribadisce però che la prova contraria può essere fornita e che, nel caso concreto, mancava prova idonea a smentire la convivenza rilevante ai fini della notifica.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La censura è inammissibile quando mira soltanto a una diversa valutazione delle prove; è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, fuori dei limiti di legge, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non aventi tale valore.
art. 247, comma 3, regolamento esecutivo del codice della strada
La Corte richiama l'orientamento secondo cui l'aggiornamento delle risultanze rilevanti per la circolazione è collegato alla comunicazione dei dati necessari da parte dell'interessato; in mancanza di tale allegazione e prova, non può imputarsi all'amministrazione la mancata correzione dei registri.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile in presenza di "doppia conforme" e non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove testimoniali.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Preclude la deduzione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. in ipotesi di doppia conforme.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte corregge la motivazione del giudice di merito senza alterare l'esito del giudizio, ritenendo la decisione comunque conforme a diritto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La validità della notificazione di verbali amministrativi eseguita a mezzo posta all'indirizzo risultante dai registri non è esclusa dalla mera allegazione di una diversa residenza anagrafica del destinatario, se non sia dimostrato che l'interessato abbia curato l'aggiornamento dei dati rilevanti secondo le modalità prescritte.
- Le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e possono essere superate da prova contraria, ma la prova deve essere specifica e riferita al fatto decisivo contestato, non bastando una diversa indicazione di residenza se permane la possibilità di convivenza al momento della notifica.
- In cassazione la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di censurare la mera insufficiente o diversa valutazione delle prove da parte del giudice di merito; occorre allegare l'utilizzo di prove non dedotte, fuori dai limiti legali o attribuite a elementi privi di efficacia probatoria legale.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in presenza di doppia conforme e, comunque, non può essere utilizzato per ottenere una nuova rivalutazione del compendio istruttorio.
- Il controricorso ha funzione difensiva: se la parte intende proporre una censura autonoma contro la sentenza, deve qualificare espressamente l'atto come ricorso incidentale e rispettarne gli oneri processuali.
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