Sentenza del 03/07/2015 n. 6123 - Comm. Trib. Prov. Milano
Sentenza - Vizi processuali - Deducibilità in un diverso processo - Esclusione - Fondamento - Impugnazione di un atto impositivo - Potere del giudice tributario di accertamento incidentale - Possibilità di sindacare titoli giurisdizionali posti a fondamento della pretesa - Esclusione - Limiti - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha tentato di far valere, nell’ambito di un diverso giudizio tributario relativo all’impugnazione di un atto impositivo, vizi processuali riferiti al procedimento nel quale si era formato il titolo giudiziale posto a fondamento della pretesa. La questione riguardava quindi se il giudice tributario potesse accertare incidentalmente l’inesistenza, l’invalidità o l’illegittimità di quel titolo, anche se divenuto processualmente definitivo.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta inammissibile. Ai sensi dell’art. 161 c.p.c., gli errori, le nullità e le irregolarità di un processo devono essere dedotti nello stesso processo, nelle relative fasi di impugnazione. Il giudice investito dell’impugnazione di un atto tributario non può sindacare incidentalmente la validità o la sorte processuale del titolo giudiziale definitivo posto a fondamento dell’atto, né rimuoverlo dall’ordinamento perché ritenuto errato, inesistente o abnorme. Tali contestazioni devono essere proposte nel giudizio originario, mediante i mezzi di impugnazione previsti, oppure, in casi eccezionali, con autonoma azione di accertamento negativo.
Norme richiamate
Art. 161 del codice di procedura civile
Gli errori, le nullità e le irregolarità processuali devono essere dedotti nell’ambito del medesimo processo e delle relative fasi di impugnazione.
La norma impedisce di far valere in un processo diverso i vizi verificatisi nel processo precedente. Il giudice del nuovo procedimento non può rilevare o correggere incidentalmente tali vizi, soprattutto quando il procedimento precedente abbia prodotto un titolo processuale definitivo.
Massime di principio
- I vizi processuali devono essere contestati nel processo in cui si sono verificati, utilizzando le impugnazioni previste entro i relativi termini.
- In un giudizio successivo il giudice non può normalmente riesaminare incidentalmente la validità di un titolo giudiziale definitivo posto a fondamento della pretesa, anche se il titolo appare errato o gravemente viziato.
- L’impugnazione di un atto tributario non può essere utilizzata per rimettere indirettamente in discussione il provvedimento giudiziale presupposto.
- La contestazione del titolo può essere ammessa soltanto attraverso i rimedi propri del giudizio originario, le impugnazioni straordinarie o, in situazioni eccezionali, un’autonoma azione di accertamento negativo.
- Prima di eccepire un vizio in un nuovo processo occorre verificare se esso riguardi l’atto oggetto del nuovo giudizio oppure esclusivamente il procedimento o il titolo giudiziale precedente.
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