Sentenza del 30/09/2019 n. 24274 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, riguardanti alcuni impianti eolici. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, la nullità della notificazione degli avvisi relativi agli anni 2005-2007, poiché consegnati al coniuge convivente della rappresentante legale presso la sede societaria, anziché a un soggetto abilitato a ricevere notifiche per la società. Ha inoltre sostenuto di non essere soggetto passivo ICI, essendo mera comodataria degli impianti e non proprietaria né titolare di un diritto reale di godimento sui terreni o sugli impianti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo nulla la notificazione degli avvisi relativi agli anni 2005, 2006 e 2007 e quindi non decorrente il termine per impugnarli. Ha inoltre riconosciuto efficacia espansiva al giudicato esterno che qualificava la società come mera comodataria, escludendo il presupposto soggettivo dell'ICI previsto per il proprietario o per il titolare di un diritto reale di godimento. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della società per tutte le annualità. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1
Il presupposto dell'ICI richiede che il soggetto sia proprietario dell'immobile o titolare di un diritto reale di godimento. La mera detenzione derivante da un contratto di comodato non è sufficiente.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3
Individua i soggetti passivi dell'ICI; la qualità di comodatario, in assenza di proprietà o di altro diritto reale, non determina la soggettività passiva.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7
La società aveva invocato l'esenzione ICI prevista per determinati immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo E, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base della mancanza del presupposto soggettivo.
Codice di procedura civile, art. 145
Quando la notificazione è effettuata presso la sede di una società, deve essere consegnata al rappresentante, alla persona incaricata di ricevere notificazioni oppure, in mancanza, a una persona addetta alla sede. Il familiare convivente del legale rappresentante non rientra automaticamente tra i soggetti abilitati.
Codice di procedura civile, art. 139, comma 2
Disciplina la notificazione presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario. La consegna a un familiare convivente può essere valida se la notificazione avviene presso il luogo corretto, ma non sostituisce le regole proprie della notificazione presso la sede societaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24
Sono stati richiamati dal Comune per sostenere l'inammissibilità delle impugnazioni e l'asserito ampliamento del thema decidendum, ma tali argomentazioni non hanno prevalso.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12
La società aveva contestato l'applicazione delle sanzioni e chiesto il cumulo giuridico; la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento del ricorso per mancanza del presupposto impositivo.
Codice civile, art. 2909
Il giudicato può spiegare effetti anche su annualità successive quando riguarda una qualificazione giuridica stabile e permanente del rapporto, come la qualifica di mera comodataria della società.
Massime di principio
- Per notificare validamente un atto tributario a una società presso la sede legale, l'atto deve essere consegnato al legale rappresentante, a un incaricato delle notifiche o a una persona addetta alla sede; la consegna a un familiare convivente del rappresentante non è normalmente valida.
- La notificazione nulla non fa decorrere il termine per impugnare l'atto sino a quando il destinatario ne abbia avuto effettiva conoscenza, salvo gli effetti eventualmente prodotti dalla sanatoria secondo le regole processuali applicabili.
- Ai fini dell'ICI, e in generale delle imposte patrimoniali sugli immobili, la mera detenzione o disponibilità materiale del bene non è sufficiente: occorre la proprietà o un diritto reale di godimento, salvo specifiche disposizioni normative.
- Un contratto di comodato, di regola, non trasferisce la soggettività passiva dell'imposta immobiliare al comodatario, che resta un detentore qualificato e non un titolare di diritto reale.
- Un giudicato relativo a una qualificazione giuridica permanente del rapporto può estendersi ad altri periodi d'imposta tra le stesse parti, anche se le annualità non coincidono.
- Quando l'assenza del presupposto soggettivo dell'imposta è decisiva, le ulteriori questioni su imponibile, esenzioni, motivazione dell'atto e sanzioni possono risultare assorbite.
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