Cassazione Penale, Sentenza n. 41464/2025 del 24/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a custodia cautelare in carcere dal 10/10/2012 per 183 giorni e successivi 771 giorni di arresti domiciliari per il reato di intestazione fittizia (art.12-quinques d.l. 8/6/1992, n.306, aggravato dall'art.7 L. n.203/1991). Dopo condanne in sede di merito la Suprema Corte ha annullato la sentenza di appello senza rinvio e ha assolto perche "il fatto non costituisce reato" (sent. n.21624/2022). La Corte d'appello, giudice della riparazione, ha rigettato la domanda ritenendo che la ricorrente abbia concorso, con colpa grave, alla propria carcerazione: era coinvolta in un contesto di infiltrazione della 'ndrangheta (famiglia Fontana) nella societa LEONIA S.p.A., si era resa disponibile all'intestazione fittizia di quote societarie a favore di congiunti pur restando estranea alla gestione, creando cosi l'apparenza della sussistenza dei reati contestati; la ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali (artt.273, 314 c.p.p.), nonche l'erronea valutazione della mancata consapevolezza del contesto criminale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio per cui in sede di riparazione il giudice deve valutare ex ante se la condotta del ricorrente (per dolo o colpa grave) abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare; non e consentito mutare la causa petendi. Ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione della Corte territoriale secondo cui le "frequentazioni ambigue" con soggetti legati alla 'ndrangheta, unite alla piena disponibilita prestata all'intestazione fittizia di quote societarie, costituiscono elementi idonei a integrare la colpa grave con nesso concausale con la detenzione. Perciò non sussiste il diritto all'indennizzo; la ricorrente e condannata al pagamento delle spese processuali; niente spese liquidate a favore del Ministero per caratteristiche tautologiche delle sue deduzioni.
Norme richiamate
art.12-quinques d.l. 8 giugno 1992, n.306
art.12-quinques d.l. 8/6/1992, n.306
Norma penale oggetto dell'accusa (interposizione/intestazione fittizia); la Suprema Corte ha ritenuto carente il dolo specifico per questa fattispecie, ma la Corte della riparazione ha valutato che la disponibilita all'intestazione fittizia puo creare l'apparenza del reato
art.7 legge 23 novembre 1991, n.203
Aggravante richiamata nel capo d'imputazione; rilevante nel quadro fattuale ma non modificativa del principio di valutazione della colpa grave ai fini della riparazione
art.315 cod. proc. pen.
Norma che individua il giudice competente per la domanda di riparazione; richiamata per la regola procedurale sulla competenza del giudice della riparazione
art.314 cod. proc. pen.
art.314 cod. proc. pen., comma 1 e comma 2
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione: il diritto all'indennizzo puo essere escluso se il soggetto per dolo o colpa grave ha dato o concorso a dare causa alla detenzione. La Corte ha applicato il comma primo (ingiustizia sostanziale) e ricordato che il giudice non puo accogliere la domanda sulla base di diversa causa petendi (comma secondo) rispetto a quella dedotta
art.273 cod. proc. pen.
Norma citata dalla ricorrente in relazione al dovere di collaborazione e alle produzioni difensive; la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini di escludere la colpa grave
art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione evocato dalla ricorrente (vizio di motivazione e inosservanza di norme di diritto); la Corte ha escluso il vizio e rigettato il ricorso
Massime di principio
- In sede di riparazione per ingiusta detenzione il giudice valuta "ex ante" se il comportamento del richiedente abbia, per dolo o colpa grave, dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare: non basta l'assoluzione penale per ottenere l'indennizzo
- Le frequentazioni o i rapporti con soggetti coinvolti in attivita illecite possono costituire indizio di complicità e integrare la colpa grave quando sussista una relazione, anche concausale, tra tali frequentazioni e il provvedimento restrittivo
- La disponibilita a effettuare intestazioni fittizie (anche se il soggetto resta estraneo alla gestione) può costituire condotta civilisticamente e fiscalmente illecita idonea a creare l'apparenza del reato e, dunque, a ostare all'indennizzo
- Chi propone la domanda di riparazione deve mantenere la stessa causa petendi: il giudice non può accogliere la domanda fondandosi su diversa fattispecie non dedotta; la valutazione deve confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di assoluzione
- In pratica, per aumentare le chance di ottenere riparazione il ricorrente deve documentare efficacemente la mancanza di qualsiasi contributo causale (dolo o colpa grave) alla misura cautelare, spiegando le ragioni della propria estraneità e la mancata connessione con i comportamenti altrui
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