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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6280/2022 del 24/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto del recesso esercitato il 4/10/2007 in seguito alla deliberazione assembleare del 4/9/2007 che aveva ridotto la durata statutaria della Vigne Nuove SPA. Simonetti sosteneva che, essendo la durata statutarmente assimilabile a tempo indeterminato, la riduzione della durata avrebbe indirettamente eliminato la facoltà di recesso ad nutum riconosciuta dall'art.2437 cod.civ., e che la disposizione (in particolare la lett. e) del primo comma letta con il secondo comma) debba essere interpretata in senso ampio, attribuendo il diritto di recesso a qualunque deliberazione modificativa dello statuto che privi il socio di una facoltà di recesso prevista al momento dell'adozione della deliberazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art.2437 cod.civ. non attribuisca il diritto di recesso al socio per la mera riduzione della durata della società: il recesso ad nutum previsto dal terzo comma è strettamente connesso alla situazione della societa' costituita a tempo indeterminato e non alla modifica della durata; sul piano delle modifiche statutarie il legislatore ha previsto espressamente la proroga (secondo comma) quale causa autonoma di recesso derogabile statutariamente, mentre la riduzione della durata non genera un diritto legale di recesso. La Corte ha altresì richiamato la distinzione tra cause di recesso inderogabili e quelle derogabili dallo statuto e ha affermato che l'eliminazione di cause di recesso rileva solo se riguarda ipotesi specificamente previste dalla legge o dallo statuto. Sono state condannate le spese a carico del ricorrente (liquidate in euro 8.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, con spese generali al 15% e accessori di legge) ed è stata rilevata la necessità del versamento del contributo unificato secondo il DPR n.115/2002 art.13 come integrato dalla L. n.228/2012.

Norme richiamate

  • art. 2437 cod. civ.

    Testo riprodotto in sentenza: (1) Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) ... e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; ... (2) Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. (3) Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; ... (4) Lo statuto ... può prevedere ulteriori cause di recesso. (6) È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma.

    La Corte interpreta la norma restrittivamente: il diritto di recesso derivante dalla riduzione della durata non è riconosciuto. Il recesso ad nutum del terzo comma è direttamente connesso alla durata indeterminata e non si estende per implicito alle deliberazioni che riducono la durata. Solo la proroga della durata (secondo comma) costituisce causa autonoma di recesso prevista dalla legge.

  • art. 2473 cod. civ.

    citato nella sentenza in paragone alle SRL (menzione della disciplina delle SRL)

    La Corte osserva la differenza tra la disciplina delle SRL e delle SPA: l'art.2473 (SRL) riconosce un diritto di recesso per specifiche modifiche, ma tale regime non è automaticamente estensibile alle SPA; la norma sulle SRL non altera l'interpretazione restrittiva dell'art.2437 per le SPA.

  • art. 2468 cod. civ. (comma 4)

    menzionato nella comparazione normativa con le SRL

    Richiamato come riferimento alla disciplina delle SRL e alle modificazioni che incidono sui diritti dei soci; la Corte sottolinea che la disciplina delle SPA segue regole autonome e non è assimilabile automaticamente a quella delle SRL.

  • d.lgs. n.6/2003

    menzionato nella sentenza come riforma che ha ampliato il catalogo delle cause di recesso e ha riconosciuto alle società non quotate la facoltà statutaria di introdurre ulteriori cause

    La riforma ha ampliato le ipotesi di recesso e ha rafforzato l'autonomia statutaria delle società non quotate, ma tale autonomia resta entro limiti tassativi stabiliti dalla legge e richiede espressa previsione statutaria per le cause ulteriori.

  • D.P.R. n.115/2002 art.13 (come modificato dalla L. n.228/2012)

    menzionato in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato

    Rilevato l'obbligo processuale per il ricorrente di versare il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa vigente.

Massime di principio

  • Per le SPA non quotate il diritto di recesso è regolato in modo restrittivo: il legislatore elenca tassativamente le cause di recesso legali e consente allo statuto di prevederne altre solo nei limiti e con la specificità prevista dalla legge.
  • La riduzione della durata statutaria non costituisce di per sé una causa legale di recesso: il recesso legale collegato all'aspetto temporale riguarda la proroga della durata o lo stato della società costituita a tempo indeterminato (recesso ad nutum previsto dal terzo comma per società a durata indeterminata non quotate).
  • Il recesso ad nutum (senza deliberazione specifica) è riconosciuto quando la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate; tale diritto può essere derogato in pejus dallo statuto entro limiti fissati dalla legge (termine massimo di un anno per il preavviso), ma non eliminato.
  • L'eliminazione di cause di recesso ha effetto soltanto se riguarda cause espressamente previste dalla legge o dallo statuto (ove lo statuto possa prevederle); non è sufficiente una lettura estensiva della norma per estendere il diritto di recesso a qualsiasi modifica statutaria che incida su interessi del socio.
  • Eventuali patti che escludano o aggravino l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art.2437 sono nulli: rileva il carattere di tutela delle minoranze e la necessità di bilanciare autonomia statutaria e stabilità patrimoniale della società.
  • In situazioni analoghe, per valutare la legittimità del recesso occorre verificare: a) quale causa legale/statutaria di recesso è stata invocata; b) se la causa è espressamente prevista dalla legge o dallo statuto; c) la natura dell'intervento (proroga vs riduzione della durata) e la quotazione delle azioni.

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