Cassazione Penale, Sentenza n. 10946/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto avverso la conferma di condanna per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore (fatto del 7/3/2020) con precedente sanzione divenuta inoppugnabile (15/6/2019). Il difensore ha articolato due motivi: (i) violazione di legge e carenza di motivazione sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., sostenendo che l'attività era prestata a titolo gratuito e non configurabile come attività lavorativa retribuita; (ii) violazione di legge ex art. 344-bis c.p.p., deducendo l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini massimi del giudizio di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e meramente ripetitivo, considerando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'abitualità della condotta e richiamato le ammissioni dell'imputato sull'esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la sentenza di appello è stata pronunciata e depositata il 20/05/2025, quindi nei termini di procedibilità alla luce della norma transitoria (art. 2 L. 27 settembre 2021, n. 134) che ha esteso i termini per i procedimenti con impugnazione proposta entro il 31/12/2024. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis è stata negata perché la corte territoriale ha ritenuto provata l'abitualità della condotta e l'ammessa attività di parcheggiatore abusivo, indicando che non si trattava di un aiuto occasionale e gratuito ma di comportamento reiterato.
art. 344-bis cod. proc. pen.
La doglianza di improcedibilità per superamento dei termini è stata respinta: la Corte ha valutato la data di pronuncia e deposito della sentenza di appello (20/05/2025) e l'ha ritenuta compatibile con i termini di procedibilità, anche in considerazione della norma transitoria che ha rimodulato i termini per determinati procedimenti.
art. 2 Legge 27 settembre 2021, n. 134
Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344 bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione
La norma transitoria ha esteso i termini di procedibilità per gli appelli proposti entro il 31/12/2024; applicata al caso, ha reso tempestiva la sentenza di appello depositata il 20/05/2025, escludendo l'improcedibilità invocata dal ricorrente.
Massime di principio
- La sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis richiede una valutazione fattuale: l'assenza di compenso e la sporadicità devono essere provate; l'abitualità e le ammissioni dell'imputato possono escludere la non punibilità.
- Prima di dedurre l'improcedibilità per superamento dei termini, verificare la data di pronuncia e di deposito della sentenza e l'eventuale applicabilità di norme transitorie che prorogano i termini (es. art. 2 L. 134/2021).
- Le censure meramente ripetitive o non supportate da nuovi elementi probatori sono spesso ritenute manifestamente infondate in sede di legittimità.
- Le ammissioni dell'imputato in atti processuali hanno forte valore probatorio nella valutazione dell'abitualità di un'attività illecita e possono compromettere la richiesta di riconoscimento di cause di non punibilità fondate sulla occasionalità o gratuità della condotta.
- In casi analoghi, controllare sempre le preclusioni procedurali e la documentazione sul deposito delle decisioni: la tempestività dell'impugnazione e il rispetto dei termini di deposito sono determinanti per la valutazione di eventuali eccezioni di improcedibilità.
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