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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30929/2025 del 25/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e, applicando gli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Non ha regolato le spese del giudizio di cassazione poiché le controparti erano rimaste intimate. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore importo del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per effetto della rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una società appaltatrice aveva chiesto in primo grado il pagamento del saldo di lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile del committente. Il committente si era difeso sostenendo di avere già pagato in contanti l’importo dovuto e aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione di quanto pagato in eccedenza, deducendo vizi occulti dell’opera e costi di eliminazione, nonché la necessità di affidare ad altra impresa il completamento dei lavori. Il Tribunale aveva condannato in solido il committente e un terzo chiamato in causa al pagamento di una somma a favore dell’appaltatrice; la Corte d’appello aveva invece escluso la responsabilità del terzo, rideterminato il dovuto in favore dell’appaltatrice e condannato il committente a una minore somma, con spese a suo carico. Nel ricorso per cassazione il committente articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 116, 345, ultimo comma, e 356 c.p.c., lamentando il mancato esercizio del potere di ammissione della prova testimoniale già richiesta in primo grado per dimostrare un ulteriore pagamento in contanti di euro 5.000,00; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c. per la ritenuta debenza di ulteriori somme nonostante i pagamenti complessivamente eseguiti e la consulenza tecnica; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio; 4) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell’integrale pagamento del corrispettivo dei lavori. Tuttavia, prima della decisione, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso sottoscritto anche dal difensore.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indica il rito sommario di cognizione utilizzato in primo grado per la domanda dell’appaltatrice.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è la base formale dei primi tre motivi, dedotti come nullità della sentenza e error in procedendo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è la base formale del quarto motivo, dedotto come omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare l’erronea valutazione/ammissibilità della prova e dei fatti non contestati.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 345, ultimo comma, c.p.c.

    invocato per sostenere l’obbligo di ammettere in appello la prova testimoniale non ammessa in primo grado.

  • art. 356 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori del giudice d’appello.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare una pronuncia asseritamente viziata da ultrapetizione/omessa pronuncia sulla riconvenzionale.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la condanna alle spese in favore della controparte.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per sostenere che, al più, vi sarebbe stata reciproca soccombenza e quindi compensazione delle spese.

  • art. 390 c.p.c.

    insieme all’art. 391 c.p.c. fonda la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

  • art. 391 c.p.c.

    insieme all’art. 390 c.p.c. disciplina gli effetti della rinuncia al ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte afferma che non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo per effetto della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata e sottoscritta dalla parte e dal difensore, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia e di controparti rimaste intimate, non si provvede alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
  • Per effetto della rinuncia al ricorso non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Le censure di legittimità attinenti a valutazione delle prove, ammissione di testimonianze e quantificazione del corrispettivo dell’appalto restano assorbite quando intervenga rinuncia al ricorso prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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