Cassazione Civile, Ordinanza n. 24240/2025 del 30/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
Il procedimento origina da una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla Consob a un componente del collegio sindacale di una banca per asserita violazione dell’art. 94, comma 2, T.U.F. in relazione a due aumenti di capitale del 2014 e alla mancata inclusione, nei prospetti informativi, di informazioni ritenute rilevanti: criteri di determinazione del prezzo di emissione delle azioni, fenomeno del capitale finanziato, persistente mancato smaltimento delle richieste di vendita di azioni e c.d. blocking period. L’opponente aveva ottenuto in appello una riduzione della sanzione, ma proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del principio di personalità della sanzione e impropria imputazione al sindaco di condotte inerenti alla redazione/approvazione del prospetto, già compiute prima della sua nomina; 2) insussistenza della responsabilità per il fatto di non essere in carica al momento della predisposizione dei prospetti e per non avere potuto incidere sulla redazione originaria, sostenendo che gli si imputasse indebitamente un omesso aggiornamento ex art. 94, comma 7, T.U.F.; 3) invocata applicazione retroattiva della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. n. 72/2015 e dell’art. 49 CDFUE, sostenendo la natura sostanzialmente penale della sanzione; 4) violazione del principio di proporzionalità della sanzione, in rapporto alla durata ridotta della partecipazione alla vicenda; 5) omessa considerazione delle condizioni economiche del sanzionato ai fini della commisurazione della sanzione. La Consob resisteva chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto. In sintesi: ha affermato che, nel regime ratione temporis applicabile, l’illecito da prospetto è consumato con la pubblicazione del documento e può essere ascritto anche ai componenti del collegio sindacale per concorso omissivo, in ragione dei loro doveri di vigilanza e di segnalazione; ha escluso l’applicabilità retroattiva della disciplina più favorevole introdotta nel 2015, ribadendo che per le sanzioni amministrative vale il principio del tempus regit actum e che le sanzioni Consob qui in esame non hanno natura sostanzialmente penale; ha ritenuto corretta la valutazione di gravità e congrua la sanzione entro i limiti edittali, senza automatismi proporzionali legati al numero di addebiti o alla durata della carica; ha dichiarato inammissibile la censura sulle condizioni economiche per novità della questione, non risultando trattata nei gradi di merito. Sono state poste a carico del ricorrente le spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 94 T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998)
Il prospetto deve contenere tutte le informazioni necessarie a consentire agli investitori un fondato giudizio; l’illecito si consuma con la pubblicazione del prospetto carente; la responsabilità riguarda ciascun soggetto per le parti di propria competenza.
art. 191 T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998)
Per le violazioni anteriori alla riforma del 2015 si applica la disciplina previgente; non opera retroattivamente la più favorevole disciplina successiva, salvo espresso richiamo legislativo.
art. 195 T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998)
Norma procedimentale richiamata per il procedimento sanzionatorio Consob.
art. 1 L. n. 689/1981
In materia di sanzioni amministrative valgono legalità e irretroattività; non si applica automaticamente il favor rei di matrice penalistica.
art. 6 L. n. 689/1981
Il criterio di imputazione richiede che la violazione sia commessa dalla persona fisica nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze.
art. 8 d.lgs. n. 58/1998
I sindaci hanno obbligo di denuncia/segnalazione delle violazioni rilevate nell’ambito della vigilanza.
art. 2403 c.c.
Il dovere di vigilanza del collegio sindacale si estende a tutta l’attività sociale e alla correttezza della gestione.
art. 11 L. n. 689/1981
La sanzione va commisurata alla gravità del fatto, all’opera svolta, alla personalità dell’agente e alle condizioni economiche, ma il giudice di merito non è vincolato a parametri fissi di proporzionalità numerica.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 49 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
Invocato dal ricorrente per la lex mitior, ma ritenuto non idoneo a imporre retroattività della disciplina più favorevole per le sanzioni amministrative qui in esame.
art. 25 Direttiva 2003/71/CE
Richiamato dal ricorrente sul tema della proporzionalità della sanzione, senza che la Corte ne ricavasse un criterio di automatica riduzione.
art. 94-bis Direttiva 2003/71/CE
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne fondasse la decisione.
artt. 13 e 14 Direttiva 2003/71/CE
Richiamati nel secondo motivo per contestare l’imputazione della violazione a soggetti subentrati successivamente.
art. 39 Regolamento (UE) 2017/1129
Richiamato dal ricorrente per i criteri di gravità, durata e condizioni economiche, ma non ritenuto dirimente nel caso concreto.
art. 194-bis T.U.F.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla proporzionalità e sulle condizioni economiche, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 6-bis, comma 5, lett. d), T.U.F.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’obbligo di valutare la capacità finanziaria, ma la questione è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge posta a base dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel regime delle sanzioni amministrative Consob, l’illecito da prospetto si consuma con la pubblicazione del documento informativo carente, non con la sola approvazione interna o con la predisposizione della bozza.
- I componenti del collegio sindacale possono rispondere a titolo di concorso omissivo quando, pur in presenza di una struttura societaria complessa e di ripartizione interna delle competenze, omettano di esercitare i doveri di vigilanza e di segnalazione che gravano su di loro.
- Il dovere di vigilanza dei sindaci nelle società quotate si estende all’intera attività sociale e si rafforza in funzione della tutela degli investitori e dell’equilibrio del mercato, comprendendo l’obbligo di attivarsi anche rispetto a carenze informative nei prospetti destinati al pubblico.
- In materia di sanzioni amministrative, la regola è quella del tempus regit actum: la disciplina applicabile è quella vigente al momento della consumazione dell’illecito, senza automatica estensione del favor rei di matrice penalistica se non espressamente prevista.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie Consob diverse dalle fattispecie espressamente qualificate dal legislatore come sostanzialmente punitive non assumono, di regola, natura penale ai fini dell’applicazione generalizzata delle garanzie della materia penale e della retroattività della lex mitior.
- La determinazione della sanzione amministrativa richiede una valutazione complessiva della gravità del fatto e dei parametri di legge, ma non impone un automatismo proporzionale fondato sul numero degli addebiti o sulla durata della presenza in carica dell’agente.
- Una censura nuova in cassazione, che presuppone accertamenti di fatto non trattati nei gradi di merito, è inammissibile se il ricorrente non dimostra specificamente di averla già dedotta nel giudizio precedente.
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