Sentenza del 30/04/2015 n. 8777 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva versato nel 2001 somme a titolo di ICI al Comune di Ascoli Piceno, sebbene l'imposta fosse dovuta al Comune di San Benedetto del Tronto. Chiedeva quindi il trasferimento delle somme al comune competente. Dopo l'accoglimento in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva qualificato la domanda come richiesta di rimborso ICI e l'aveva respinta perché presentata oltre il termine triennale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504 del 1992. In Cassazione la società sosteneva, tra l'altro, che si trattasse di indebito civilistico soggetto al termine ordinario decennale, nonché l'illegittimità costituzionale del termine triennale e la violazione dei principi di buona fede, correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la domanda doveva essere interpretata come richiesta di rimborso di somme versate e non dovute a titolo di ICI e che il termine speciale triennale dell'art. 13 del D.Lgs. n. 504 del 1992 si applica anche quando il pagamento sia stato effettuato a un comune diverso da quello competente. Tale fattispecie costituisce indebito soggettivo, ma la norma tributaria non distingue tra indebito soggettivo e oggettivo. Il termine decorre dal giorno del pagamento, salvo che il diritto alla restituzione sia divenuto definitivamente accertato in un momento successivo. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata. Le spese processuali sono state compensate per la difficoltà della questione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13
il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
Prevede un termine speciale triennale per chiedere il rimborso dell'ICI indebitamente versata. Il termine si applica sia all'indebito oggettivo sia a quello soggettivo, compreso il pagamento effettuato al comune errato, e decorre normalmente dal giorno del versamento.
Art. 2033 c.c.
Disciplina la ripetizione dell'indebito e prevede ordinariamente il termine decennale, ma non si applica quando esiste una disciplina tributaria speciale, come quella dell'art. 13 del D.Lgs. n. 504 del 1992.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, lett. h
Attribuisce al giudice tributario le controversie relative al rifiuto, espresso o tacito, del rimborso di tributi, salvo il caso di credito già formalmente riconosciuto dall'ente impositore.
L. n. 212 del 2000, art. 10
Richiama i principi di collaborazione, buona fede e correttezza nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, ma tali principi non eliminano né prorogano il termine speciale previsto per la richiesta di rimborso.
Art. 2946 c.c.
Stabilisce il termine ordinario decennale di prescrizione, applicabile solo in assenza di una disciplina speciale; non prevale sul termine triennale previsto dalla normativa ICI.
Art. 3 Cost.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura di incostituzionalità, considerando non irragionevole il bilanciamento tra l'esigenza di stabilità finanziaria dell'ente pubblico e il diritto del contribuente al rimborso.
Massime di principio
- Quando una somma versata a titolo di tributo viene pagata al soggetto pubblico sbagliato, la richiesta di restituzione resta normalmente una domanda di rimborso tributario, non si trasforma in una semplice azione civilistica di indebito.
- Se la normativa tributaria prevede un termine speciale per il rimborso, tale termine prevale sul termine ordinario decennale del codice civile, anche quando il pagamento sia stato effettuato per errore a un ente diverso da quello competente.
- Per i rimborsi ICI regolati dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504 del 1992, la richiesta deve essere presentata entro tre anni dal pagamento, salvo che il diritto alla restituzione venga definitivamente accertato successivamente.
- La qualificazione della domanda effettuata dal giudice di merito è difficilmente modificabile in Cassazione, se non vengono dedotti adeguatamente specifici vizi di motivazione o violazioni processuali.
- I principi di buona fede, collaborazione e buon andamento possono orientare il comportamento dell'amministrazione, ma non consentono normalmente di superare un termine legale di prescrizione o decadenza previsto per il rimborso.
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