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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14197/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania che ha accolto il concordato ex art. 599-bis c.p.p. rideterminando le pene. Leocata deduce vizio di motivazione circa la quantificazione degli aumenti per continuazione (contestando l'aumento di tre mesi per reato nonostante la pena edittale minima sia di 15 giorni). Di Mauro formula due motivi: (1) omessa pronuncia sulla richiesta di invio a un programma di giustizia riparativa, richiesta che poteva incidere sulla procedibilità di nove dei dodici capi (perseguibili a querela); (2) vizio di motivazione sull'aumento per continuazione (in alcuni casi sei mesi per reato), con riferimento all'art. 81 comma 3 c.p., sostenendo che la continuazione non poteva essere utilizata per superare il cumulo materiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nel quadro del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., siano proponibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale, al contenuto difforme della pronuncia del giudice e all'illegalità della pena; invece sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla determinazione della sanzione non illegale. Le censure sui maggiori aumenti per continuazione sono state ritenute manifestamente infondate (nessuna pena illegale risultante e l'art. 81 comma 3 c.p. non risultava violato). La censura sull'omessa pronuncia circa la giustizia riparativa è stata anch'essa ritenuta infondata perché la domanda era generica e priva di elementi fattuali idonei a dimostrare la potenziale incidenza sull'azione penale o sul trattamento sanzionatorio, mentre l'art. 129-bis c.p.p. richiede che la richiesta indichi tale incidenza potenziale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il concordato in appello; la Corte ricorda che contro la sentenza formatasi su concordato sono ammissibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà delle parti, al consenso del procuratore generale, al contenuto difforme della pronuncia e all'illegalità della pena

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità de plano di talune impugnazioni; citato per evidenziare limiti procedurali nelle impugnazioni collegate al concordato

  • art. 81, comma 3 cod. pen.

    Impedisce che, mediante il riconoscimento della continuazione, si possa superare la pena che risulterebbe dal cumulo materiale tenendo conto del massimo edittale previsto per ciascun reato; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza che prospettava una violazione di tale norma

  • art. 129-bis cod. proc. pen., comma 3

    "possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti"

    Il giudice deve valutare l'utilità e l'assenza di pericolo concreto prima di disporre l'invio al Centro per la giustizia riparativa; la richiesta deve essere corredata da elementi fattuali che dimostrino la potenziale incidenza sull'azione penale o sul trattamento sanzionatorio

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento generale alle condizioni di proscioglimento e rilevanza delle istanze incidenti sulla procedibilità (citato nel contesto delle doglianze ammissibili)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di condanna alle spese per impugnazioni inammissibili o infondate; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000

  • legge n. 103 del 2017

    Richiamata per l'introduzione nel sistema del concordato con rinuncia ai motivi di gravame in appello e per il relativo regime normativa-processuale

  • D.L. 92/2008

    Richiamato storicamente per confronti con la disciplina del patteggiamento in appello previgente; non altera i principi esposti sulla limitazione delle censure

Massime di principio

  • Avverso una sentenza formatasi mediante concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.) in cassazione sono ammissibili principalmente censure relative alla formazione della volontà delle parti di aderire al concordato, al consenso del Procuratore Generale, al contenuto difforme della pronuncia del giudice e all'illegalità della pena; doglianze su motivi rinunciati o sulla determinazione ordinaria della sanzione sono generalmente inammissibili
  • Le contestazioni sull'aumento per continuazione devono provare che la determinazione ha prodotto una pena illegale o ha violato l'art. 81 comma 3 c.p. (ossia ha consentito di superare il cumulo materiale tenendo conto del massimo edittale); mere critiche di motivazione, senza dimostrare l'illegalità, sono spesso inammissibili o infondate
  • La richiesta di invio a un programma di giustizia riparativa deve contenere elementi fattuali specifici che dimostrino la potenziale incidenza dell'intervento sulla procedibilità del reato o sul trattamento sanzionatorio; una domanda generica non obbliga il giudice a disporre l'invio né costituisce di per sé motivo di impugnazione efficace
  • Quando si impugna una decisione derivante da un accordo processuale conviene concentrare le censure su questioni formali o di legittimità del negozio (es. vizi della volontà, illegittimità della pena, mancanza del consenso del PG) piuttosto che su profili meramente valutativi o rinunciati
  • In caso di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati si può incorrere nella condanna alle spese e nell'obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare preventivamente la fondatezza giuridica della doglianza prima della proposizione del ricorso

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