Cassazione Penale, Sentenza n. 22467/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Favara ha chiesto la revoca, per precedente giudicato parziale, della sentenza del Tribunale di Marsala del 12/01/2017 (irrevocabile 07/11/2019) che la condannava a 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa per furto di energia elettrica commesso il 06/12/2013. Successivamente era intervenuta una condanna più favorevole, con patteggiamento, del 06/04/2022 (irrevocabile 22/04/2022) per furto continuato di energia elettrica dal 20/02/2013 al 27/02/2018. Il Tribunale di Marsala aveva rigettato la richiesta ritenendo che mancasse corrispondenza temporale tra i fatti; il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 649 e 669 c.p.p. e contestava l'errore della motivazione, sostenendo che i due reati riguardano lo stesso immobile e lo stesso fatto storico.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato l'art. 669 c.p.p. e la consolidata giurisprudenza secondo cui, se più sentenze irrevocabili colpiscono la stessa persona per il medesimo fatto, va revocata la decisione che ha inflitto la pena più grave e va eseguita quella meno afflittiva; l'identità del fatto si valuta con riferimento alla corrispondenza storico-naturalistica (condotta, evento, nesso causale) e alle circostanze di tempo, luogo e persona. Ha inoltre precisato che la sentenza di patteggiamento è equiparata a una sentenza di condanna ai fini dell'art. 669 c.p.p. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che la condanna del 06/12/2013 rientra nel periodo del furto continuato (20/02/2013-27/02/2018) e che entrambi i fatti sono avvenuti nello stesso immobile di via Campobello n. 107 (il mero errore materiale sul numero civico non impedisce l'identificazione del medesimo bene). Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Marsala per l'accertamento della medesimezza del fatto in sede esecutiva, per disporre la revoca parziale del giudicato e per procedere al calcolo della pena residua da eseguire.
Norme richiamate
art. 669 cod. proc. pen.
Quando più sentenze irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice deve revocare la decisione che ha inflitto la pena più grave e confermare l'esecuzione della sentenza meno grave; l'identità del fatto si determina valutando corrispondenza di condotta, evento, nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona; se le sentenze riguardano anche altri fatti concorrenti si procede a revoca parziale e a una detrazione matematica della pena.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma rilevata nel ricorso; in generale disciplina le impugnazioni avverso le ordinanze del giudice dell'esecuzione ed è funzionale al controllo sulla legittimità del provvedimento impugnato.
art. 445 cod. proc. pen.
La sentenza di patteggiamento è equiparata a una sentenza di condanna ai fini dell'applicazione dell'art. 669 c.p.p., quindi può essere revocata in tutto o in parte in presenza di pluralità di pronunce di condanna per lo stesso fatto.
Art. 4 Protocollo n.7 CEDU (richiamato tramite sentenza Corte costituzionale n.200/2016)
Richiamato per i principi relativi al divieto di doppio giudizio (ne bis in idem): l'identità del fatto va valutata sostanzialmente per evitare violazioni dei principi convenzionali e costituzionali.
Massime di principio
- Se per la stessa persona esistono più sentenze irrevocabili relative al medesimo fatto, prevale l'esecuzione della sentenza meno afflittiva; la più grave va revocata o parzialmente revocata secondo l'art. 669 c.p.p.
- L'identità del fatto non è una questione meramente formale: occorre corrispondenza storico-naturalistica (condotta, evento, nesso causale) e coincidenza, anche parziale, di tempo, luogo e persona. Errori materiali nelle imputazioni (es. civico errato) non escludono l'identità se la prova dimostra che si tratta dello stesso bene o fatto.
- La sentenza di patteggiamento è equiparata a una sentenza di condanna ai fini della preclusione del giudicato e può determinare la revoca parziale di una precedente condanna più grave.
- Il giudice dell'esecuzione non ha margine discrezionale una volta accertata la medesimezza del fatto: deve individuare la decisione da revocare secondo i criteri legislativi e, se del caso, calcolare matematicamente la parte di pena da detrarre per eliminare il cumulo illegittimo.
- In situazioni analoghe è utile produrre documentazione tecnica e verbali (perizie, verbali dei verificatori, note tecniche) che dimostrino sovrapposizione temporale e territoriale tra le fattispecie contestate, poiché tale prova può essere decisiva per ottenere la revoca parziale del giudicato.
- Quando più sentenze riguardano anche altri fatti concorrenti, il rimedio è la revoca parziale della sentenza più grave e la determinazione della pena residua tramite detrazione della quota riferibile al fatto duplicato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22459/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22460/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22461/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22462/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22463/2025 del 16/06/2025
- Sentenza penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 22464/2025 del 16/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →