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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09307/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore fondo)

La controversia

La controversia nasce dal reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento di una s.r.l. proposta dai soggetti che rivestivano la qualità, rispettivamente, di ex liquidatore e di socio della società poi fallita. Il fallimento era stato chiesto da una società di gestione del risparmio che agiva in proprio e per conto di un fondo di investimento immobiliare chiuso, assumendo di essere creditrice della società debitrice per canoni di locazione non pagati relativi a un immobile del fondo. La Corte d’appello aveva rigettato il reclamo ritenendo sussistente la legittimazione della società ricorrente sulla base del decreto ingiuntivo emesso a conclusione del procedimento di convalida di sfratto e considerando ferma la pretesa creditoria, anche perché il procedimento si era chiuso con la convalida dello sfratto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione gli impugnanti deducevano violazione o falsa applicazione dell’art. 6 l.fall. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse attribuito rilievo al solo decreto ingiuntivo, per di più non definitivo perché opposto, senza che fosse stata documentata la legittimazione sostanziale della società istante alla gestione del fondo e, dunque, la propria qualità di creditrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha osservato che la titolarità della posizione soggettiva azionata è elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall’attore, salvo riconoscimento o difese incompatibili con la contestazione da parte del convenuto; tuttavia, nel caso concreto la Corte d’appello aveva effettivamente esaminato la questione di merito e l’aveva risolta negativamente per i reclamanti, facendo leva sull’accertamento già compiuto nel procedimento di convalida di sfratto conclusosi con ordinanza di convalida. La Cassazione ha valorizzato il fatto che l’ordinanza di convalida, preclusa l’opposizione tardiva, produce efficacia di cosa giudicata sostanziale non solo sull’esistenza della locazione, ma anche sulla qualità di locatore dell’intimante e di conduttore dell’intimato, quindi sulla loro legittimazione sostanziale. Poiché i ricorrenti avevano in sostanza riproposto la censura senza confrontarsi con tale giudicato sostanziale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6 l.fall.

    richiamato dai ricorrenti come norma sulla legittimazione all’istanza di fallimento; la Corte non ne sviluppa una diversa interpretazione, ma rileva che la questione era già stata delibata in merito dal giudice di appello.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la prova della legittimazione sostanziale; la Corte ribadisce che la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dall’attore, salvo riconoscimento o difese incompatibili.

  • art. 36, comma 6, TUF

    richiamato per indicare che la società resistente aveva dichiarato di agire quale società di gestione del fondo ai sensi della disciplina dei fondi comuni.

  • L. fall., art. 6

    citato indirettamente nel testo come parametro della legittimazione all’istanza di fallimento.

Massime di principio

  • La titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio costituisce elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dalla parte attrice, salvo che la controparte la riconosca o svolga difese incompatibili con la sua negazione.
  • Quando il giudice di merito ha già scrutinato e deciso la questione della legittimazione sostanziale sulla base di un precedente titolo giudiziale, il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre la censura senza confrontarsi con tale ratio è inammissibile.
  • L’ordinanza di convalida di licenza o sfratto, una volta preclusa l’opposizione tardiva, spiega efficacia di cosa giudicata sostanziale non solo sull’esistenza del rapporto locatizio, ma anche sulla qualità di locatore e conduttore delle parti e quindi sulla loro legittimazione sostanziale.
  • Se la pretesa creditoria posta a fondamento dell’istanza di fallimento è stata accertata in un precedente procedimento definito con convalida dello sfratto, tale accertamento può essere valorizzato dal giudice del fallimento ai fini della legittimazione del creditore istante.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeSfratto per morositàImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLocazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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