Sentenza del 13/12/2019 n. 32856 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
H. s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento emessa per il recupero delle somme dovute dopo l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 289 del 2002. La società sosteneva che il condono relativo all'IVA fosse incompatibile con il diritto dell'Unione europea, in quanto comportava una rinuncia generalizzata dello Stato all'accertamento e alla riscossione dell'imposta, in contrasto con la VI direttiva IVA. Contestava inoltre il difetto di motivazione della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che le disposizioni della legge n. 289 del 2002 relative alla definizione degli imponibili e delle cartelle fossero incompatibili con il diritto comunitario limitatamente ai crediti IVA e dovessero essere disapplicate. La CTR aveva erroneamente richiamato l'art. 16 della legge n. 289 del 2002, relativo alla definizione delle liti pendenti, che è invece una disciplina distinta e compatibile con il diritto UE. Il terzo motivo, relativo al difetto di motivazione della cartella, è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il testo della cartella, impedendo il controllo di autosufficienza. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito: cartella annullata per la parte relativa all'IVA e confermata per la parte relativa alle imposte dirette. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, artt. 8 e 9
Le disposizioni consentivano forme di definizione agevolata degli imponibili, ma sono state ritenute incompatibili con il diritto dell'Unione europea nella parte relativa all'IVA, perché comportavano una rinuncia generalizzata all'accertamento e alla riscossione dell'imposta.
Legge n. 289 del 2002, art. 12
La definizione agevolata delle cartelle mediante il pagamento di una percentuale ridotta dell'importo iscritto a ruolo comporta, per i crediti IVA, una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato; per questo deve essere disapplicata.
Legge n. 289 del 2002, art. 16
La norma sulla definizione delle liti fiscali pendenti è distinta dagli artt. 8 e 9 e non è stata considerata incompatibile con il diritto comunitario, poiché opera come strumento deflattivo del contenzioso e non come rinuncia generalizzata all'accertamento dell'IVA.
VI direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22
Impongono agli Stati membri di assicurare l'applicazione corretta dell'IVA e la riscossione effettiva dell'imposta; tali obblighi impediscono condoni IVA generalizzati che eliminino sostanzialmente l'attività di accertamento e riscossione.
Trattato CE, art. 10
Impone agli Stati membri di adempiere agli obblighi derivanti dal diritto comunitario; la disciplina nazionale non può compromettere il corretto funzionamento del sistema comune dell'IVA.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
È stato invocato per denunciare la violazione di legge e la contraddittorietà o insufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
Art. 366 c.p.c.
Richiede l'autosufficienza del ricorso per cassazione. Il motivo sulla motivazione della cartella è stato dichiarato inammissibile perché il testo dell'atto amministrativo non era stato trascritto nel ricorso.
Art. 384 c.p.c., comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito dopo avere cassato la sentenza d'appello.
Massime di principio
- I condoni o le definizioni agevolate che comportano una rinuncia generalizzata dello Stato all'accertamento o alla riscossione dell'IVA possono essere disapplicati se incompatibili con il diritto dell'Unione europea.
- La disciplina applicabile deve essere individuata con precisione: la definizione degli imponibili o delle cartelle prevista dagli artt. 8, 9 e 12 della legge n. 289 del 2002 è diversa dalla definizione delle liti pendenti prevista dall'art. 16.
- L'incompatibilità europea di una norma di condono IVA non comporta automaticamente l'illegittimità delle analoghe definizioni relative alle imposte dirette.
- Nel ricorso per cassazione, chi contesta la motivazione di una cartella deve riportarne il contenuto essenziale, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
- L'annullamento della cartella può essere limitato alla sola componente IVA, mentre la parte relativa alle imposte dirette può rimanere valida.
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