Ordinanza n. 13592/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata sull’istanza di accesso presentata dalla parte ricorrente in data 7 marzo 2026 e per l’ostensione della documentazione ivi indicata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia sull’istanza di accesso documentale presentata il 7 marzo 2026, con richiesta di ostensione degli atti relativi alle prove del semestre filtro e alla procedura di correzione e abbinamento dei punteggi
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa candidata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, dopo aver sostenuto gli esami del cosiddetto semestre filtro propedeutici all’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026, ha presentato un’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, nell’ambito di un giudizio principale volto a contestare il diniego di ammissione e a ottenere l’immatricolazione presso la sede indicata come prima opzione. A seguito del deposito in giudizio di parte della documentazione procedurale da parte del Ministero, la ricorrente ha precisato che residuava interesse per: i questionari cartacei delle prove somministrate, con l’indicazione delle risposte corrette; il verbale di correzione delle domande a completamento; i verbali delle operazioni di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche dei candidati. La difesa erariale, a richiesta del Collegio, non ha saputo confermare né smentire l’esistenza di tali documenti.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di accesso nei limiti della documentazione ancora richiesta. Ha ordinato alle amministrazioni intimate, per quanto di rispettiva competenza, di consentire alla ricorrente la presa visione e l’estrazione di copia dei questionari cartacei con le relative soluzioni, del verbale di correzione delle domande a completamento e dei verbali di associazione dei punteggi alle schede anagrafiche. L’ostensione deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza. In alternativa, entro lo stesso termine, l’amministrazione dovrà rendere una formale dichiarazione attestante l’inesistenza dei documenti. È stato inoltre ordinato il deposito in giudizio della documentazione ostesa entro il medesimo termine. Le spese della fase sono state compensate, poiché l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. era stata proposta senza attendere il decorso del termine previsto per la formazione del silenzio-rigetto.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Fondano il diritto di accesso documentale esercitato dalla studentessa rispetto agli atti della procedura di ammissione universitaria.
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a.
Consente la proposizione dell’istanza nel giudizio pendente per ottenere la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il TAR l’ha esaminata e accolta limitatamente ai documenti per i quali residuava interesse.
d.m. n. 418 del 30 maggio 2025
Disciplina la procedura del semestre filtro e gli esami propedeutici all’accesso e all’immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso per contestare l’esito di una procedura selettiva, il candidato conserva un interesse concreto all’accesso agli atti necessari a verificare la correttezza della prova, della relativa correzione e delle operazioni di abbinamento tra punteggi e dati anagrafici.
- Quando l’amministrazione non è in grado di confermare o smentire l’esistenza dei documenti specificamente richiesti, il giudice può ordinare l’ostensione degli atti oppure imporre all’amministrazione di rendere, entro il termine assegnato, una formale dichiarazione della loro inesistenza.
- L’ordine giudiziale di accesso può comprendere sia la presa visione sia l’estrazione di copia dei documenti, nonché il deposito in giudizio della documentazione ostesa, entro il termine fissato dal giudice.
Come è indicizzato
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