Sentenza del 20/03/2017 n. 392 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCISE energia - consorzi che somministrano l'energia alle imprese consorziate - esenzione dalle accise per l'autoproduzione di energia elettrica - normativa applicabile - legittimità del provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il diniego di rimborso di euro 9.919,24 versati a titolo di accise sull'energia elettrica. Sosteneva di rientrare nell'esenzione prevista per l'autoproduzione, richiamando la definizione ampia di autoproduttore contenuta nel d.lgs. n. 79/1999, applicabile anche ai consorzi e alle società consortili che producono energia destinata alle imprese consorziate. Deduceva inoltre violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento previsti dagli artt. 10 e 11 della legge n. 212/2000, nonché insufficiente motivazione del diniego.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo il diniego di rimborso. Ai fini dell'esenzione dalle accise, la nozione tributaria di autoproduzione è più restrittiva di quella prevista dalla normativa di regolazione del mercato elettrico: è autoproduttore soltanto il soggetto che consuma direttamente l'energia da lui prodotta nell'ambito della propria attività, non il consorzio che la cede o somministra alle imprese consorziate, anche se legato ad esse da un rapporto consortile. L'art. 10 della legge n. 212/2000 escludeva sanzioni e interessi moratori, già annullati in autotutela, ma non comportava il rimborso del tributo né degli interessi legali. L'art. 11 non era applicabile perché la società non aveva presentato un interpello formale seguito da una risposta scritta e motivata. Le spese del giudizio sono state compensate per la novità e il contrasto interpretativo della questione.
Norme richiamate
Art. 52, comma 1 e comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 (Testo unico delle accise)
Energia elettrica "prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ... con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese in autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni".
L'esenzione dalle accise richiede che la produzione e il consumo dell'energia siano riferibili allo stesso soggetto e che l'energia sia utilizzata per il proprio fabbisogno, non semplicemente ceduta a terzi.
Art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999 (Decreto Bersani)
Definizione di autoproduttore riferita anche agli enti di aggregazione fra imprese produttrici di energia destinata ai soggetti che ne fanno parte.
La definizione vale per la regolazione del mercato elettrico, ma non può essere automaticamente utilizzata per estendere un'agevolazione tributaria prevista dal Testo unico delle accise, perché la normativa persegue finalità diverse.
Art. 10, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.
L'errore del contribuente determinato da indicazioni dell'Amministrazione può impedire l'applicazione di sanzioni e interessi moratori, ma non comporta necessariamente l'inesistenza dell'imposta dovuta né il diritto al rimborso del tributo già versato.
Art. 11, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti impositivi difformi dalla risposta resa a seguito di interpello sono nulli.
La tutela opera soltanto quando il contribuente abbia presentato un interpello formale e abbia ricevuto una risposta scritta e motivata; precedenti prassi, autorizzazioni o comportamenti dell'Amministrazione non equivalgono necessariamente a un interpello.
Cass. civ., sez. V, sentenze n. 23529/2008 e n. 8293/2014
Il regime fiscale di favore non è applicabile nel caso di consorzi che somministrino l'energia alle imprese consorziate.
La Corte di cassazione ha escluso che la nozione di autoproduttore del d.lgs. n. 79/1999 possa produrre effetti nella disciplina tributaria delle accise.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale utilizza un termine non definito espressamente, non è automatico applicare la definizione contenuta in una normativa appartenente a un diverso settore: occorre verificare la finalità e la struttura della disciplina tributaria.
- Per l'esenzione dalle accise sull'autoproduzione, la produzione e il consumo devono essere direttamente riferibili allo stesso soggetto; la mera appartenenza a un consorzio o a una società consortile non trasforma la cessione dell'energia ai consorziati in consumo proprio.
- Il legittimo affidamento può proteggere il contribuente da sanzioni e interessi moratori, ma non comporta di regola il rimborso dell'imposta se il presupposto tributario sussiste.
- Per ottenere la tutela specifica dell'interpello è necessario presentare un'istanza formale e ottenere una risposta scritta e motivata; autorizzazioni amministrative o prassi precedenti non sono necessariamente equiparabili a tale risposta.
- In presenza di orientamenti amministrativi o giurisprudenziali contrastanti, è opportuno verificare preventivamente la posizione fiscale aggiornata e acquisire un interpello formale prima di applicare un'esenzione.
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