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Sentenza

Sentenza n. 1939/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo di ammissione al finanziamento previsto dall’Avviso pubblico INAIL ISI 2023 per la sostituzione di una gru FERGRU AF n. 2825 con una gru POTAIN EVY30-23

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente finanziatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva presentato domanda di finanziamento, perfezionata con deposito della perizia asseverata e dei documenti il 26 luglio 2024. Dopo una comunicazione del 12 giugno 2025 di mancato superamento della verifica, aveva formulato osservazioni il 19 giugno 2025. Il diniego definitivo del 4 dicembre 2025 ha ritenuto che il progetto superasse il limite del 50% di incremento delle prestazioni: l’allestimento 1 della nuova gru eccedeva tale limite in alcune configurazioni e l’allestimento 2 in tutte. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la tardività della verifica e della richiesta di chiarimenti, perché intervenute oltre il termine di 120 giorni dell’art. 19 dell’Avviso, sostenendo che il termine fosse perentorio e che il potere istruttorio si fosse consumato; ha inoltre lamentato che le fossero stati concessi solo 10 giorni, anziché i 30 previsti per integrazioni e chiarimenti, e contestato l’inapplicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione tecnica e l’interpretazione dell’Allegato 2 dell’Avviso: la domanda riguardava esclusivamente l’allestimento 1, con portata massima di 850 kg al massimo sbraccio, come risulterebbe dal listino, dall’offerta e dalla dichiarazione del produttore. Ha sostenuto che, ai diversi sbracci intermedi, le portate della nuova gru non superavano il limite del 50% rispetto a quelle della gru sostituita, indicando i valori tecnici e producendo una relazione a sostegno.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi e quindi il ricorso. Sul primo, ha ritenuto che il termine di 120 giorni previsto dall’Avviso non fosse qualificato come perentorio e che il suo superamento non consumasse il potere di verifica né rendesse illegittimo il provvedimento tardivo. Ha inoltre distinto la richiesta di integrazione documentale o chiarimenti, per la quale l’art. 19, comma 4, prevede 30 giorni, dal preavviso di rigetto contenuto nella nota del 12 giugno 2025: a quest’ultimo si applicava l’art. 19, comma 7, che concede 10 giorni per osservazioni e richiesta di riesame. Sul secondo, ha ritenuto decisivo che anche considerando il solo allestimento 1, la nuova gru, nella configurazione a braccio corto di 24 metri, superasse il limite del 50% in alcune configurazioni intermedie. Tale possibilità costituisce una configurazione tecnica della macchina e non un semplice accessorio; l’Avviso impone il rispetto del limite in ciascuna configurazione possibile. Il TAR ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva dedotto situazioni particolari debitamente motivate idonee a giustificare la deroga prevista dall’Allegato 2. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 19 dell’Avviso pubblico INAIL ISI 2023

    l’avviso non indicava il termine di 120 giorni come perentorio, perciò il suo decorso non esauriva il potere della P.A. di procedere alle verifiche del caso;

    Il termine di 120 giorni per la verifica, non essendo indicato come perentorio, non comporta la consumazione del potere amministrativo se superato.

  • art. 19, comma 4, dell’Avviso pubblico INAIL ISI 2023

    nemmeno può dirsi che la P.A. abbia violato il termine dilatorio di 30 giorni previsto in favore dei candidati dall’art. 19, comma 4, dell’avviso, considerato che tale comma si riferisce ai casi in cui la P.A. richieda al destinatario di integrare la documentazione e/o fornire chiarimenti in merito ai documenti presentati, ma non si sia ancora espressa sull’accoglimento della domanda;

    Il termine di 30 giorni riguarda le richieste di integrazione documentale o chiarimenti formulate prima che l’amministrazione si sia espressa sull’accoglimento della domanda.

  • art. 19, comma 7, dell’Avviso pubblico INAIL ISI 2023

    diversamente, la nota INAIL del 12 giugno 2025 reca un vero e proprio preavviso di rigetto, con conseguente applicazione dell’art. 19, comma 7, che, per l’appunto, prevede il termine di 10 giorni per presentare osservazioni e chiedere il riesame.

    Quando la comunicazione dell’amministrazione costituisce un preavviso di rigetto, si applica il termine di 10 giorni per presentare osservazioni e chiedere il riesame, non quello di 30 giorni previsto per integrazioni o chiarimenti.

  • Allegato 2, punto 3, lettera d), dell’Avviso pubblico INAIL ISI 2023

    ne deriva che si applica la previsione dell’allegato 2 dell’avviso, di cui parte ricorrente non si duole, secondo cui se il carico massimo di utilizzazione varia in funzione della configurazione della macchina (desumibile ad es. da tabelle e diagrammi di carico), detto carico non può superare il limite percentuale di incremento previsto dalla Tipologia di intervento selezionata, “in ciascuna configurazione possibile”;

    Il limite percentuale di incremento delle prestazioni deve essere rispettato in ciascuna configurazione possibile della macchina quando il carico massimo varia in funzione della configurazione.

  • Allegato 2 dell’Avviso pubblico INAIL ISI 2023

    inoltre, il limite del 50% in più delle prestazioni delle macchine da sostituire può essere derogato in presenza di “situazioni particolari debitamente motivate, derivanti dall’impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti (ad es. per l’assenza sul mercato di modelli di macchine rispondenti ai predetti requisiti)” (v. Allegato 2 dell’avviso), ma parte ricorrente non deduce l’esistenza di tali condizioni di deroga.

    Il limite massimo del 50% può essere derogato solo in presenza di situazioni particolari debitamente motivate, quali l’impossibilità di reperire sul mercato macchine conformi ai requisiti; tali condizioni devono essere dedotte.

Massime di principio

  • Il superamento di un termine procedimentale previsto da un avviso non consuma il potere dell’amministrazione e non rende di per sé illegittimo il provvedimento tardivo, se il termine non è espressamente qualificato come perentorio o tale natura non emerge in modo univoco dalla disciplina.
  • Il termine assegnato per integrare documenti o fornire chiarimenti non si applica al preavviso di rigetto quando la disciplina di gara o dell’avviso prevede per tale comunicazione uno specifico termine per presentare osservazioni e chiedere il riesame.
  • Quando i requisiti di ammissibilità di un finanziamento limitano l’incremento delle prestazioni di una macchina sostitutiva, il limite deve essere rispettato in ciascuna configurazione tecnicamente possibile indicata dai diagrammi di carico, non soltanto nella configurazione concretamente prescelta.
  • La deroga a un limite di incremento delle prestazioni previsto per un intervento finanziabile richiede la deduzione di una situazione particolare debitamente motivata, quale l’impossibilità di reperire sul mercato macchine conformi.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorie
RamiContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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