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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27387/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il condannato, affetto da patologie di natura psichiatrica e cardiaca, aveva chiesto il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena ex art. 147 c.p. con ammissione alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. Il tribunale di sorveglianza aveva rigettato l'istanza ritenendo che le condizioni di salute, pur problematiche, fossero gestibili in carcere mediante terapia farmacologica, assistenza sanitaria interna e contatti con presidi esterni; aveva inoltre valorizzato l'elevata pericolosità sociale e il concreto rischio di reiterazione di condotte violente in ambito familiare. Con il ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di sorveglianza avesse attribuito rilievo decisivo al rifiuto delle cure senza considerare che esso derivava dalla patologia psichiatrica e quindi dall'incapacità del detenuto di comprendere la necessità delle terapie; si lamentava anche l'omessa adeguata ponderazione del diritto alla salute, del trattamento conforme a umanità, della compatibilità delle condizioni con le finalità rieducative e del mancato ricorso a perizia psichiatrica, ritenuta necessaria per accertare oggettivamente il quadro clinico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione del tribunale di sorveglianza, che aveva fondato il diniego sulle relazioni sanitarie penitenziarie più recenti, sulla controllabilità farmacologica delle patologie, sull'assenza recente di scompensi psichiatrici e sulla compatibilità della patologia cardiaca con il servizio sanitario interno e con il centro SAI dell'istituto. Ha inoltre giudicato adeguatamente motivato il giudizio di pericolosità sociale, desunto dalla gravità dei reati in esecuzione, dai precedenti, dalle informazioni di polizia e dall'assenza di una effettiva revisione critica, rilevando che il rischio di recidiva non era fronteggiabile con la detenzione domiciliare. Le doglianze difensive sono state considerate come richieste di rivalutazione del merito, non consentite in cassazione, e la censura sulla mancata perizia è stata ritenuta generica e meramente esplorativa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 147 c.p.

    Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena non è concedibile quando sussiste un concreto pericolo di commissione di reati; il giudice deve quindi valutare anche la pericolosità sociale attuale del condannato.

  • art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.

    La detenzione domiciliare può essere richiesta in collegamento al differimento dell'esecuzione per gravi condizioni di salute, ma resta subordinata alla verifica della compatibilità concreta con le esigenze di sicurezza e di cura.

  • art. 203 c.p.

    È richiamato come definizione del concetto di pericolosità sociale, inteso come giudizio prognostico sulla probabilità di commissione di nuovi reati.

  • art. 133 c.p.

    Costituisce il parametro per valutare la pericolosità sociale attraverso gli elementi relativi alla gravità del fatto, alla capacità a delinquere e agli altri indici rilevanti.

  • art. 11 ord. pen.

    È evocato per indicare la possibilità di ricorso a presidi sanitari esterni e alla collaborazione con strutture mediche esterne all'istituto penitenziario.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 3 CEDU

    È richiamato per il principio secondo cui la detenzione non può superare l'inevitabile grado di sofferenza ad essa connaturato, restando necessario un trattamento sanitario adeguato.

Massime di principio

  • Nel giudizio sul differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il giudice deve valutare non solo la diagnosi astratta, ma anche la concreta gestibilità delle patologie nell'istituto penitenziario, tenendo conto delle terapie disponibili, dell'assistenza sanitaria interna e dei rapporti con strutture esterne.
  • La patologia psichica può fondare il differimento o la detenzione domiciliare solo se, per gravità e caratteristiche concrete, rende incompatibile la detenzione; non è sufficiente la sola presenza di disturbi o di una condotta di non collaborazione del detenuto se il quadro clinico è comunque trattabile in carcere.
  • Il giudizio è correttamente negato quando, oltre alla compatibilità sanitaria, risulti un concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati, perché l'art. 147, ultimo comma, c.p. impedisce il differimento in presenza di pericolosità sociale elevata.
  • La pericolosità sociale va accertata in via prognostica sulla base degli indici di cui all'art. 133 c.p., valorizzando precedenti, modalità del fatto, informazioni di polizia e assenza di resipiscenza; tale valutazione può prevalere sulle esigenze di cura quando il rischio per la collettività sia specificamente attuale.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che mirano a una nuova valutazione del merito delle condizioni cliniche o del bilanciamento tra salute e sicurezza se il giudice di merito ha offerto una motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica.
  • La mancata ammissione di una perizia non integra vizio di legittimità se il giudice spiega perché il quadro clinico è già chiarito da fonti tecniche attendibili e la richiesta difensiva è solo esplorativa o non sorretta da specifiche incongruenze del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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