Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 12107/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento - della determinazione 29 dicembre 2025 n. G17793 della Regione Lazio, Direzione Personale enti locali e sicurezza, pubblicata sul BURL n 107 del 30 dicembre 2025, recante l’approvazione dei verbali, della graduatoria finale e la nomina dei vincitori della procedura valutativa di progressione verticale tra le aree ai sensi dell’art. 13, cc 6,7, e 8 del CCNL Funzioni Locali triennio 2019-2021; - dei verbali di valutazione dei titoli e della prova orale della ricorrente; - di tutti gli atti presupposti e connessi, della graduatoria finale e degli specifici atti successivi di nomina dei terzi; - di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, anche se non noto alla ricorrente; - nonché, per quanto occorrer possa, della determinazione 31 luglio 2025, n. G10017, con cui la Regione Lazio ha indetto la procedura valutativa, con specifico riferimento alla parte in cui non ha stabilito il punteggio minimo per l’idoneità dei candidati;

Giustizia amministrativa202602614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale, nomina dei vincitori e atti di valutazione relativi alla procedura valutativa di progressione verticale tra le aree, nonché il bando nella parte in cui non prevedeva un punteggio minimo di idoneità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale che ha approvato i verbali, la graduatoria finale e la nomina dei vincitori della procedura valutativa di progressione verticale tra le aree disciplinata dall'art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021. Sono stati impugnati anche i verbali di valutazione dei titoli e della prova orale della ricorrente, gli atti presupposti e connessi, gli atti successivi di nomina dei terzi e, ove occorrente, la determinazione di indizione della procedura, nella parte in cui non stabiliva un punteggio minimo per l'idoneità dei candidati. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità né le censure articolate nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure. Ha rilevato che un eventuale accoglimento del ricorso potrebbe arrecare effetti pregiudizievoli nei confronti di tutti i 134 vincitori della procedura, qualificabili come controinteressati. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzata attraverso la pubblicazione di un avviso sul sito web della Regione Lazio. L'avviso dovrà indicare l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi degli atti impugnati, nonché la formula prescritta dall'ordinanza. La ricorrente dovrà provvedere alla pubblicazione entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione dell'ordinanza e depositare la prova dell'adempimento entro i successivi 7 giorni, termine qualificato come perentorio. La trattazione è stata rinviata all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    La disposizione è stata applicata per imporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati incisi dall'eventuale accoglimento del ricorso; in ragione del loro numero elevato, il TAR ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL Funzioni Locali 2019-2021

    progressione verticale tra le aree

    La procedura valutativa impugnata è stata indetta e svolta ai sensi di tali disposizioni contrattuali; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso amministrativo può arrecare effetti pregiudizievoli ai vincitori di una procedura selettiva, questi devono essere considerati controinteressati e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, individuando modalità e termini idonei ad assicurare la conoscenza legale del ricorso.
  • L'ordinanza che dispone la notificazione per pubblici proclami può prescrivere la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione intimata di un avviso contenente l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, una sintesi dei motivi, gli estremi degli atti impugnati e la formula attestante l'esecuzione dell'ordine giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.