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Sentenza

Sentenza del 14/02/2017 n. 666 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Atto impositivo - motivazione per relationem - possibilità - condizione - allegazione dell'atto richiamato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la validità della motivazione di un atto impositivo redatta per relationem, cioè mediante il richiamo a elementi di fatto contenuti in altri atti o documenti. Tale modalità è ammessa, ma il contribuente deve poter conoscere integralmente gli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria. Per questo, l'atto richiamato deve essere allegato all'atto impositivo notificato, salvo che sia già conosciuto o previamente comunicato al contribuente.

La decisione

Il principio affermato è che la motivazione per relationem è legittima solo se l'atto impositivo consente al destinatario di comprendere concretamente le ragioni della pretesa. L'allegazione dell'atto richiamato costituisce quindi la condizione necessaria indicata nel testo per adempiere validamente all'obbligo di motivazione. Il testo non specifica l'esito di un singolo giudizio né identifica una decisione con ricorrente e resistente determinati.

Norme richiamate

  • Obbligo di motivazione degli atti tributari

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem

    La motivazione può richiamare altri atti o documenti, ma il richiamo è valido soltanto se il contribuente può conoscerne il contenuto, in particolare mediante la loro allegazione all'atto notificato.

  • Cassazione civile, sentenza n. 11654/2015

    È richiamata quale precedente a sostegno della legittimità condizionata della motivazione per relationem.

  • Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sentenze n. 58/15/09, n. 59/15/09 e n. 60/15/09

    Sono richiamate come pronunce conformi al principio secondo cui l'atto richiamato deve essere allegato all'atto impositivo notificato.

Massime di principio

  • Un atto tributario può essere motivato richiamando altri documenti, ma il contribuente deve poterli esaminare integralmente.
  • Se l'atto richiamato non è allegato e non risulta già conosciuto o comunicato al contribuente, la motivazione può essere contestata per insufficienza o difetto di motivazione.
  • Nella verifica della validità dell'atto occorre controllare sia l'esistenza del richiamo sia l'effettiva disponibilità del documento richiamato al momento della notificazione.
  • Il semplice rinvio a un documento non basta: l'atto deve permettere al contribuente di comprendere la pretesa, i fatti contestati e il percorso logico seguito dall'amministrazione.

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