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Sentenza

Sentenza del 25/11/2015 n. 341 - Comm. Trib. Prov. Cuneo

Accertamento sintetico - Redditometro - Calcolo scostamento - Prescrizione - Decadenza potere accertativo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sul cosiddetto redditometro, sostenendo che l'Amministrazione non potesse utilizzare, ai fini del calcolo dello scostamento tra reddito sinteticamente determinato e reddito dichiarato, i dati relativi all'anno precedente perché ormai prescritto o comunque non più accertabile per intervenuta decadenza del potere impositivo. La questione riguardava in particolare la verifica dello scostamento superiore a un quarto per due annualità consecutive.

La decisione

La contestazione non è stata accolta. È stato ritenuto legittimo prendere in considerazione anche l'annualità precedente, pur se non più accertabile autonomamente per prescrizione o decadenza, quando tale dato sia utilizzato esclusivamente come elemento fattuale per verificare la presenza dello scostamento richiesto dalla disciplina dell'accertamento sintetico. L'utilizzo dell'annualità prescritta non equivale infatti a esercitare nuovamente il potere impositivo su di essa: occorre distinguere tra l'accertamento fiscale di una specifica annualità, soggetto ai termini di decadenza, e la mera verifica storica di dati rilevanti per l'accertamento di un'annualità ancora accertabile.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro

    scostamento di oltre un quarto del reddito determinato sinteticamente rispetto a quello dichiarato per due annualità consecutive

    Il requisito dello scostamento per due annualità consecutive può essere verificato utilizzando anche dati relativi all'anno precedente, senza che ciò comporti necessariamente un autonomo accertamento di tale annualità.

  • Termini di decadenza del potere accertativo

    La decadenza impedisce all'Amministrazione di emettere un accertamento impositivo per una determinata annualità oltre il termine previsto, ma non impedisce di esaminare quella stessa annualità come dato storico o elemento di fatto nell'accertamento di un periodo ancora valido.

  • Prescrizione

    La prescrizione o l'intervenuta decadenza dell'annualità precedente non rende inutilizzabili, in ogni caso, i relativi dati per una verifica meramente fattuale collegata a un'altra annualità.

Massime di principio

  • La scadenza del termine per accertare un'annualità non impedisce necessariamente di utilizzare i dati di quell'anno come elementi di fatto nell'accertamento di un'annualità successiva ancora nei termini.
  • Va distinta l'attività impositiva, che è soggetta ai termini di decadenza, dalla semplice verifica o ricostruzione storica di fatti fiscalmente rilevanti.
  • Nel redditometro, quando la legge richiede uno scostamento per più annualità consecutive, l'Amministrazione può dover esaminare anche l'anno precedente, purché non emetta su di esso un nuovo atto impositivo.
  • L'utilizzabilità di dati relativi a periodi prescritti o decaduti dipende dalla loro funzione: possono essere usati come elementi istruttori o comparativi, ma non possono riaprire l'accertamento autonomo dell'annualità ormai non più accertabile.

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