Sentenza del 10/03/2017 n. 6162 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso del MEF e ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese processuali sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in Euro 6.500,00, oltre eventuali spese prenotate a debito e accessori di legge. La Corte non ha quindi deciso nel merito la legittimità delle accise o dell'avviso impugnato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'avviso con cui l'AAMS aveva ingiunto a Logista Italia S.p.A. il pagamento delle accise dovute per l'immissione al consumo di tabacchi non lavorati che erano stati svincolati irregolarmente dal regime sospensivo. La CTR Lazio aveva confermato la legittimità dell'avviso e la società aveva proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Prima dell'udienza, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
Art. 390 c.p.c.
Consente alla parte ricorrente di rinunciare al ricorso per cassazione; nel caso concreto la rinuncia ha impedito una decisione sui motivi di impugnazione.
Art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso ha comportato la dichiarazione di estinzione del giudizio, con addebito delle spese alla parte rinunciante.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione prima della decisione, il giudizio viene normalmente dichiarato estinto e la Corte non esamina il merito delle contestazioni.
- La rinuncia al ricorso comporta di regola l'addebito delle spese processuali a carico del rinunciante, salvo diverse determinazioni previste dalla legge o concordate tra le parti.
- La decisione di estinzione non conferma né smentisce nel merito la pretesa tributaria: resta generalmente ferma la situazione processuale risultante dalla sentenza impugnata.
- Un controricorso può essere dichiarato inammissibile se proviene da un soggetto che non riveste la qualità di parte intimata nel giudizio di cassazione.
- In controversie relative ad accise e svincolo irregolare dal regime sospensivo, la rinuncia al ricorso impedisce di ottenere dalla Cassazione un'interpretazione definitiva sulle questioni sostanziali e processuali sollevate.
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