Sentenza n. 690/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura -UTG - di Savona portante revoca del nulla osta all’ingresso in Italia rilasciato su istanza del -OMISSIS- in qualità di rappresentante della-OMISSIS- -OMISSIS-., a favore del lavoratore ricorrente, -OMISSIS-in data 29.3.2025 non notificato; - degli atti presupposti e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso in Italia rilasciato nell’ambito dei flussi di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente era entrato in Italia nel 2024 sulla base di un nulla osta provvisorio rilasciato secondo l’inversione procedimentale prevista per i lavoratori extracomunitari. Dopo essere stato assunto e avere lavorato regolarmente, era stato licenziato in conseguenza della revoca del nulla osta, disposta per irregolarità relative alla domanda presentata dal datore di lavoro. Il preavviso di revoca e il provvedimento finale erano stati comunicati soltanto al datore di lavoro, sicché il lavoratore ne aveva avuto conoscenza solo tramite la lettera di licenziamento e, successivamente, mediante accesso agli atti. Sono stati dedotti: 1) violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale per omessa comunicazione del preavviso e della revoca al lavoratore; 2) violazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998 e della circolare del Ministero dell’interno del 20 agosto 2007, per non avere considerato la non imputabilità al lavoratore delle irregolarità commesse dal datore di lavoro e la loro possibile regolarizzazione; 3) violazione dell’art. 8 CEDU, in ragione del pregiudizio arrecato alla posizione personale e lavorativa del ricorrente. Nelle more era stato rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma in via condizionata all’accoglimento del ricorso; pertanto il rilascio non ha determinato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il provvedimento di revoca. Il primo motivo è stato accolto perché l’omessa comunicazione del preavviso e della revoca al lavoratore ha precluso la sua partecipazione al procedimento. Sono stati accolti anche il secondo e il terzo motivo: nel caso concreto, le irregolarità riferibili alla domanda del datore di lavoro erano suscettibili di regolarizzazione e non presentavano una gravità tale da giustificare la revoca del nulla osta, considerato che il lavoratore era già entrato in Italia e aveva svolto regolarmente attività lavorativa per alcuni mesi, venendo poi a trovarsi in una situazione di irregolarità per ragioni a lui non imputabili. L’amministrazione, che aveva già avviato il riesame, deve concludere il procedimento entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, adeguandosi alle indicazioni conformative contenute nella decisione. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998
inversione procedimentale prevista per i lavoratori extracomunitari
Consente il rilascio provvisorio del nulla osta e l’ingresso del lavoratore con successiva effettuazione delle verifiche amministrative.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
eventuale revoca del nulla osta provvisorio in caso di accertamento del difetto dei presupposti
Costituisce la base normativa per la revoca successiva del nulla osta provvisorio quando emerga il difetto dei presupposti per l’ingresso.
art. 22 d.lgs. 286/1998
È richiamato quale parametro per valutare la legittimità della revoca del nulla osta e la non imputabilità al lavoratore delle irregolarità del datore di lavoro.
art. 24 d.lgs. 286/1998
È richiamato, insieme all’art. 22, quale parametro della disciplina dell’ingresso e del lavoro subordinato dello straniero.
art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo
La revoca è stata ritenuta lesiva, nel caso concreto, della posizione personale e lavorativa del lavoratore straniero, anche in considerazione della situazione di irregolarità prodotta da fatti a lui non imputabili.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento, senza che dal testo emerga una specifica applicazione autonoma nella motivazione.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato deve essere preceduta dalla comunicazione delle garanzie partecipative al lavoratore direttamente inciso, non essendo sufficiente la comunicazione al solo datore di lavoro quando il provvedimento può determinare la perdita della regolarità del soggiorno e del rapporto di lavoro.
- Le irregolarità commesse dal datore di lavoro nella procedura di ingresso non possono automaticamente giustificare la revoca del nulla osta nei confronti del lavoratore quando non siano a lui imputabili, siano suscettibili di regolarizzazione e non presentino una gravità tale da rendere proporzionata la revoca.
- La revoca del nulla osta è illegittima quando, valutate le circostanze concrete, produce la situazione di irregolarità del lavoratore già entrato in Italia e occupato regolarmente per un periodo significativo per ragioni esclusivamente riconducibili al datore di lavoro.
- Il rilascio di un permesso di soggiorno subordinato all’accoglimento del ricorso contro la revoca del nulla osta non determina la cessazione della materia del contendere, poiché non offre una tutela stabile e indipendente dall’esito del giudizio.
- Quando il giudice annulla la revoca e l’amministrazione ha già avviato il riesame, può imporre la conclusione del procedimento entro un termine determinato, vincolando l’amministrazione alle coordinate conformative desumibili dalla sentenza.
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