Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8780/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno che aveva rigettato il suo reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza del 15/09/2021, con riferimento al diniego della liberazione anticipata per i semestri dal 03/02/2016 al 03/08/2018. Il motivo principale denunciato era la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione del reclamo né al detenuto né al difensore (avv. Sergio Mazzone).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, aspecificità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la difesa non abbia specificato a quale udienza si riferisse la mancata notifica. Dall'esame degli atti la Corte ha accertato che il decreto di fissazione dell'udienza del 22/06/2022 era stato regolarmente notificato al detenuto il 06/06/2022 (relata dell'ufficio matricola del carcere di Viterbo) e al difensore di allora, avv. De Rosa, presente in udienza; dopo la nomina del nuovo difensore (avv. Sergio Mazzone, 13/10/2022) la notifica per l'udienza del 1/02/2023 è stata effettuata nei confronti del nuovo difensore. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 186/2000) in tema di responsabilità per ricorsi manifestamente infondati.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; la Corte lo ha applicato ritenendo non esenti da profili di colpa le doglianze del ricorrente.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in punto di giurisprudenza che ammette la condanna per ricorsi manifestamente infondati quando sussistono profili di colpa o temerarietà nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Una censura processuale sulla mancata notifica deve indicare con precisione quale provvedimento/udienza non è stato comunicato e fornire elementi di prova: enunciazioni generiche e aspecifiche sono inammissibili.
  • La Corte può esaminare gli atti per verificare la regolarità delle notifiche; se dai documenti risulta la notifica corretta, la doglianza è manifestamente infondata.
  • In caso di cambio del difensore, è essenziale che le notifiche successive siano indirizzate al nuovo difensore; la notifica al precedente difensore non comporta automaticamente l'illegittimità degli atti successivi se la sostituzione è avvenuta dopo la notifica.
  • Chi propone ricorso deve valutare la fondatezza della doglianza: ricorsi vaghi o privi di prova possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per questioni relative a concessione o diniego di misure premiali (es. liberazione anticipata) è necessario tempestivamente e specificamente far valere eventuali vizi procedurali nel grado competente, acquisendo e depositando documentazione sulla notifica degli atti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.