Cassazione Civile, Ordinanza n. 04334/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino era stato ingiunto a pagare € 13.621,14 per quote condominiali relative a lavori di manutenzione straordinaria deliberati dall’assemblea. In opposizione al decreto ingiuntivo, egli aveva chiesto anche la declaratoria di nullità delle delibere assembleari, sostenendo che fossero state adottate solo dai condomini di una scala dell’edificio e che avessero riguardato parti comuni dell’intero fabbricato, con impropria imputazione delle spese a soli condomini di una scala. Sosteneva inoltre che le delibere fossero nulle perché approvate in mancanza di titoli abilitativi edilizi e perché prevedevano opere innovative e incidenti sulla stabilità dell’edificio. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione ritenendo le delibere al più annullabili e comunque non tempestivamente impugnate. Nel ricorso per cassazione il condomino ha denunciato violazione degli artt. 1135, 1136, 1117, 1123 c.c., 115 e 112 c.p.c. e dell’art. 2379 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo in sintesi la nullità delle delibere e la mancata considerazione di profili decisivi sulla legittimità dei lavori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 9839/2021, la delibera condominiale che si limiti a ripartire una specifica spesa, anche se in violazione dei criteri legali o convenzionali, è annullabile e non nulla; la nullità ricorre solo quando l’assemblea intenda modificare in modo programmatico e per il futuro i criteri di riparto. Poiché nel caso concreto la censura riguardava una ripartizione riferita a un singolo intervento, operava il termine di decadenza di 30 giorni ex art. 1137, comma 2, c.c., non rispettato. È stato respinto anche il motivo sulla mancanza di titoli edilizi, perché l’assenza di autorizzazioni al momento della delibera non comporta nullità per illiceità dell’oggetto. Infine, il terzo/quarto motivo è stato respinto: in presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito; inoltre non vi è omessa pronuncia quando il rigetto della domanda sia desumibile dalla decisione complessivamente adottata. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1135 c.c.
richiamato nel contesto delle competenze assembleari condominiali, ma la Corte esclude che la delibera fosse nulla per difetto assoluto di attribuzioni
art. 1136 c.c.
richiamato per contestare la validità della deliberazione assembleare adottata dai soli condomini di una scala
art. 1117 c.c.
richiamato per sostenere che i beni oggetto dei lavori fossero parti comuni dell’intero fabbricato
art. 1123 c.c.
richiamato in tema di criteri di riparto delle spese; la Corte distingue tra modifica programmatica dei criteri, che può integrare nullità, e semplice riparto della singola spesa, che è annullabile
art. 115 c.p.c.
invocato quale vizio di valutazione delle risultanze istruttorie, ma ritenuto infondato
art. 1137, comma 2, c.c.
termine perentorio di 30 giorni per impugnare le delibere annullabili, nel caso concreto rimasto inosservato
art. 2379 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità, ma la Corte esclude che la mancanza di titoli abilitativi al momento della delibera renda nulla la deliberazione
art. 112 c.p.c.
l’omessa pronuncia non sussiste se la decisione adottata è incompatibile con la pretesa dedotta e comporta un rigetto implicito
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il motivo di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito
art. 54, comma 2, d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012
richiamato per l’applicazione temporale della disciplina sulla doppia conforme
art. 360, n. 5 c.p.c.
la censura per omesso esame di fatti decisivi non è utilizzabile senza il confronto tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito in caso di doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1-bis d.P.R. 115/2002
richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In materia condominiale, la delibera che si limiti a ripartire una spesa concreta, anche se in violazione dei criteri di legge o del titolo, è di regola annullabile e non nulla; la nullità è configurabile solo quando l’assemblea manifesti una volontà normativa di modificare stabilmente e per il futuro i criteri di riparto.
- La distinzione tra nullità e annullabilità delle delibere condominiali dipende dalla natura dell’atto e dalla sua incidenza sulle attribuzioni assembleari: il difetto assoluto di potere si ha solo se l’assemblea esorbita dalle proprie competenze in senso programmatico, non quando commette un errore nell’applicazione dei criteri per una specifica spesa.
- La mancanza di titoli edilizi al momento dell’approvazione assembleare dei lavori non determina di per sé la nullità della delibera per illiceità dell’oggetto, potendo al più rilevare sotto altri profili.
- Nel giudizio di cassazione, in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata comporta logicamente il rigetto della domanda o dell’eccezione, anche se manca una specifica argomentazione espressa sul punto.
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