Sentenza del 05/02/2018 n. 577 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF - Accertamento ex art. 41 bis d.P.R. 600/73 -Contratto di locazione su fabbricato ad uso commerciale - Morosità del conduttore - Risoluzione giudiziale con efficacia retroattiva - Tassazione dei relativi canoni - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima. La risoluzione giudiziale del contratto, pronunciata per l'omesso pagamento dei canoni e dotata di efficacia retroattiva, intervenuta prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, esclude l'obbligo di dichiarare i canoni non percepiti riferiti a quel periodo d'imposta. Il principio è applicabile anche alle locazioni di immobili ad uso commerciale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, i canoni di locazione non percepiti dal contribuente a causa della morosità del conduttore, mediante accertamento parziale ex art. 41-bis del d.P.R. 600/1973. Il contribuente contestava la pretesa sostenendo che il contratto era stato risolto giudizialmente per inadempimento del conduttore, con efficacia retroattiva, prima della scadenza del termine per presentare la dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, i canoni relativi al periodo d'imposta non avrebbero dovuto essere dichiarati, nonostante l'immobile fosse ad uso commerciale.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La tassazione dei redditi fondiari derivanti da locazione deve essere coordinata con l'effettiva esistenza del rapporto locatizio. La risoluzione giudiziale retroattiva del contratto, intervenuta prima della scadenza per la dichiarazione, impedisce di considerare dovuti i canoni non percepiti relativi al periodo interessato.
Art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma disciplina l'accertamento parziale, ma il relativo atto non può legittimamente recuperare a tassazione canoni che, per effetto della risoluzione giudiziale retroattiva del contratto, non risultano fiscalmente imponibili.
Corte costituzionale, sentenza n. 362/2000
Il principio richiamato valorizza la necessità che la tassazione rispecchi una capacità contributiva effettiva e non meramente apparente, soprattutto quando il reddito non è stato conseguito.
Corte di cassazione, sentenza n. 651/2012
La giurisprudenza riconosce rilievo alla risoluzione giudiziale retroattiva del contratto di locazione ai fini dell'esclusione dalla tassazione dei canoni non percepiti, purché la risoluzione sia intervenuta prima della scadenza del termine per la dichiarazione.
Massime di principio
- Quando un contratto di locazione è risolto giudizialmente per morosità del conduttore con efficacia retroattiva, i canoni non percepiti possono essere esclusi dalla dichiarazione dei redditi se la risoluzione interviene prima della scadenza del termine dichiarativo.
- La circostanza che l'immobile sia ad uso commerciale non esclude, di per sé, l'applicazione del principio: è decisiva la risoluzione giudiziale retroattiva del rapporto e la sua tempestività.
- La sola morosità del conduttore, senza una risoluzione del contratto avente efficacia retroattiva, potrebbe non essere sufficiente a escludere i canoni dalla tassazione secondo la disciplina applicabile.
- È essenziale verificare la data della sentenza di risoluzione, la sua efficacia retroattiva, il periodo d'imposta interessato e la scadenza per la presentazione della dichiarazione.
- La documentazione giudiziale che dimostra l'inadempimento, la risoluzione e la relativa efficacia temporale è determinante per contestare il recupero a tassazione dei canoni non percepiti.
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