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Sentenza

Sentenza n. 67/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento del Dirigente del Comune di Catania - Ufficio Urbanistica dell’11 luglio 2025, prot. 321232/2025, con cui la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) del 12 agosto 2024 prot. 354420, per la realizzazione di una pedana modulare e removibile con ombrelloni e paratie laterali, antistante l'attività di ristorazione gestita dalla ricorrente in Catania e nell'area assentita con concessione di suolo pubblico, è stata dichiara inammissibile, disponendo, altresì, la revoca, ai sensi degli art. 20 e 21 nonies della legge 241/90, del silenzio-assenso eventualmente formatosi; - nonché di tutti gli atti e/o provvedimenti antecedenti o successivi, comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compreso ogni accertamento istruttorio; - ove occorra, e nei limiti di interesse, delle N.T. dello Studio di dettaglio del Centro storico approvato con Delibera di C.C. n. 7 del 23/03/2022, ove da interpretarsi nel senso che la realizzazione della pedana amovibile di cui è causa vada sottoposta al preventivo parere della Soprintendenza.

Giustizia amministrativa202501649

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato inammissibile la CILA per la realizzazione di una pedana esterna modulare e removibile, disponendo altresì la revoca del silenzio-assenso eventualmente formatosi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale deducendo: omessa comunicazione di avvio del procedimento e violazione delle garanzie partecipative; difetto di motivazione e violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, per mancata comparazione tra interesse pubblico e affidamento privato; erronea qualificazione della pedana come intervento richiedente permesso di costruire, sostenendo che si trattasse di manufatto amovibile, pertinenziale, privo di ancoraggio stabile, murature, volumetria e incremento di carico urbanistico; erroneo rilievo attribuito alla destinazione non stagionale; insussistenza dell’obbligo di calcoli strutturali o omologazione; illegittimità della richiesta del parere della Soprintendenza, anche alla luce del d.P.R. 31/2017 e della disciplina sui dehors; contraddittorietà dell’azione amministrativa e lesione del legittimo affidamento, in ragione di precedenti pratiche comunali nelle quali sarebbe stata ritenuta sufficiente la CILA; disparità di trattamento rispetto ad altre attività dotate di pedane analoghe; sproporzione e arbitrarietà dell’intervento repressivo. Il Comune ha sostenuto che la struttura, per dimensioni, paratie, impianto elettrico sottostante e stabile integrazione con l’attività di ristorazione, costituisse un ampliamento funzionale della superficie commerciale, idoneo a determinare una trasformazione urbanistica e un aumento del carico urbanistico, con conseguente necessità del permesso di costruire e dei pareri paesaggistici e culturali.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente espunto la documentazione depositata dalla ricorrente il 17 novembre 2025 perché tardiva ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e comunque non decisiva. Nel merito ha rigettato il ricorso, ritenendo il provvedimento plurimotivato e rilevando che era sufficiente la legittimità di una delle autonome ragioni poste a fondamento dell’atto. Ha ritenuto decisivo che la pedana, al di là della sua amovibilità e dei materiali utilizzati, fosse stabilmente integrata sul piano funzionale con i locali e con l’attività di ristorazione, avesse significativa estensione, paratie e impianto elettrico, e producesse un ampliamento della superficie commerciale e un incremento del carico urbanistico. La precarietà va valutata secondo un criterio funzionale, non meramente strutturale: un manufatto destinato a soddisfare esigenze produttive permanenti non è precario anche se facilmente rimovibile o non infisso al suolo. La concessione annuale di suolo pubblico non è decisiva, poiché la precarietà è diversa dalla stagionalità e la CILA presuppone comunque l’assenza di una trasformazione edilizia e di un aumento del carico urbanistico. Le censure sulla disparità di trattamento e sul legittimo affidamento sono state respinte perché non è stata dimostrata l’identità delle situazioni raffrontate né l’utilizzo del medesimo titolo edilizio; inoltre, l’inerzia dell’amministrazione non rende legittima un’opera realizzata con titolo inidoneo. È stata ritenuta infondata anche la censura partecipativa, poiché il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso e il vizio formale è comunque superato dall’art. 21-octies l. 241/1990. Quanto all’art. 21-nonies, il TAR ha aderito all’orientamento secondo cui tale disposizione, prevista espressamente per la SCIA, non si applica alla CILA: la CILA non ha valore provvedimentale e la dichiarazione di inammissibilità costituisce esercizio dei poteri ordinari di vigilanza e repressione degli abusi, riconducibili all’art. 27 d.P.R. 380/2001, non annullamento d’ufficio. Accertata la necessità di un titolo edilizio maggiore, il Collegio ha ritenuto legittimo anche il rilievo relativo alla necessità dei pareri della Soprintendenza, in ragione dell’ubicazione dell’opera nel centro storico e della disciplina comunale applicabile. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell’edilizia libera e il riferimento alla stagionalità non sono direttamente trasponibili alla CILA; la questione decisiva è se l’intervento determini una trasformazione edilizia e un aumento del carico urbanistico.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La CILA è idonea per interventi che non comportano una trasformazione edilizia rilevante né un aumento del carico urbanistico; non è sufficiente quando il manufatto amplia stabilmente la superficie commerciale e integra funzionalmente i locali esistenti.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta infondata in ragione del carattere vincolato della determinazione e dell’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    La ricorrente lo aveva invocato per sostenere l’applicabilità delle garanzie proprie dei controlli sulla SCIA, ma il TAR ha distinto la CILA, priva di valore provvedimentale.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non si applica alla CILA, poiché quest’ultima non costituisce un provvedimento amministrativo né è soggetta a un controllo sistematico e perentorio analogo alla SCIA; la dichiarazione di inammissibilità rientra nei poteri di vigilanza edilizia.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Le irregolarità partecipative non determinano l’annullamento quando, per il carattere vincolato dell’atto, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base dei poteri ordinari di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, esercitabili mediante il rilievo dell’inefficacia della CILA inidonea e l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

  • d.P.R. 31/2017, Allegato A, punto A.17

    installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ... costituite da elementi facilmente amovibili ... e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo

    La ricorrente lo ha invocato per escludere la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, ma il TAR ha ritenuto decisiva la diversa qualificazione dell’intervento come trasformazione urbanistica rilevante e stabilmente integrata con l’attività.

  • art. 10, comma 5, d.l. 16 luglio 2020

    La ricorrente lo ha richiamato per sostenere l’esclusione del parere della Soprintendenza per i dehors; il TAR non ha accolto tale prospettazione, ritenendo necessario il parere in ragione della qualificazione concreta dell’opera e della sua ubicazione.

  • art. 73 c.p.a.

    La documentazione depositata il 17 novembre 2025 è stata espunta perché tardiva rispetto ai termini processuali.

  • art. 21, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento della denominazione della società ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato insieme alla normativa nazionale per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione edilizia di un manufatto come precario, non è sufficiente la facile amovibilità o l’assenza di infissione al suolo: deve applicarsi un criterio funzionale, sicché l’opera destinata a soddisfare esigenze produttive permanenti non è precaria anche se realizzata con materiali leggeri e rimovibili.
  • Una struttura esterna destinata alla somministrazione e stabilmente integrata con i locali commerciali può costituire ampliamento della superficie utile e trasformazione urbanistica, con aumento del carico urbanistico, quando le sue concrete caratteristiche — dimensioni, paratie, impianti e continuità funzionale — evidenzino un’integrazione non meramente accessoria.
  • La CILA presuppone che l’intervento non comporti una trasformazione edilizia rilevante né un incremento del carico urbanistico; quando tali effetti si verificano, è necessario un titolo edilizio diverso e più oneroso, indipendentemente dalla natura amovibile del manufatto.
  • La CILA non ha valore provvedimentale e, in assenza di una specifica previsione normativa analoga a quella prevista per la SCIA, l’art. 21-nonies l. 241/1990 non disciplina la dichiarazione di inammissibilità dell’intervento; l’amministrazione esercita invece i propri ordinari poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma, adeguatamente idonea a sostenere il dispositivo, rende superfluo l’esame delle ulteriori censure rivolte contro le altre motivazioni.
  • La disparità di trattamento è configurabile soltanto in presenza di situazioni effettivamente identiche e adeguatamente provate; l’eventuale tolleranza di abusi analoghi non attribuisce al privato il diritto a realizzare o mantenere un’opera illegittima e impone, semmai, all’amministrazione di reprimere anche le altre violazioni.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaVizi formali non invalidantiLegittimo affidamentoEccesso di potere

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