Ordinanza n. 561/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale UVI n. -OMISSIS-con il quale sarà interrotto alla data del 31/12/2025 senza concrete alternative il PTRI con budget di salute in corso; Atti presupposti: 1) Decreto n.-OMISSIS- del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro sanitario nella parte in cui indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PTRI con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all'anno con rapporto 1:1; 2) Del G.R. Campania n. -OMISSIS- nella parte in cui (pag. 13 Linee Guida) indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata dei PRT con budget di salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti a vita che necessitano di assistenza h24, 365 gg. all'anno con rapporto 1:1; 3) Verbale UVI n.-OMISSIS- se ed in quanto lesivo;4)Ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale UVI con cui è stata disposta l'interruzione, al 31 dicembre 2025, del PTRI con budget di salute in corso, nonché gli atti presupposti che prevedono una durata massima di due anni più uno anche per persone cronico-degenerative non autosufficienti a vita
Esito
Favorevole al ricorrente (caregiver familiare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale dell'Unità di Valutazione Integrata (UVI) che disponeva l'interruzione del PTRI con budget di salute precedentemente somministrato dall'ASL, deducendo l'illegittimità dell'applicazione indiscriminata del limite temporale di due anni più uno previsto dal decreto commissariale e dalle Linee guida regionali. Secondo la prospettazione, tale limite sarebbe stato applicato anche a una persona affetta da patologia cronico-degenerativa, non autosufficiente a vita e bisognosa di assistenza continuativa h24, 365 giorni l'anno, con rapporto assistenziale 1:1, senza la predisposizione di concrete alternative assistenziali o sanitarie. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e ogni altro atto lesivo. Il giudice ha rilevato che le questioni di rito e di merito richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione e ha sospeso il verbale UVI impugnato, consentendo la prosecuzione del trattamento precedentemente erogato dall'ASL nelle more della definizione del giudizio. La misura è stata disposta in considerazione della necessità di bilanciare gli interessi contrapposti e delle condizioni della persona disabile, senza anticipare la decisione sulle questioni di legittimità degli atti presupposti, rimesse all'approfondimento della sede di merito. In ragione della durata del PTRI di cui si chiede la prosecuzione, il TAR ha inoltre richiesto a tutte le amministrazioni intimate, comprese quelle non costituite, e alla parte ricorrente di collaborare secondo buona fede per attivare, nelle more, tutti gli ulteriori strumenti previsti dall'ordinamento, anche sanitari e socio-assistenziali, in favore di soggetti maggiorenni in condizioni analoghe. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta nei limiti indicati in motivazione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Impone alle amministrazioni e ai rapporti con il privato doveri di collaborazione e buona fede, richiamati dal TAR per sollecitare l'attivazione di soluzioni assistenziali alternative o ulteriori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione delle categorie particolari di dati personali, inclusi quelli relativi alla salute, giustificando l'oscuramento disposto.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Quando l'interruzione di un trattamento sanitario e socio-assistenziale riguarda una persona gravemente disabile e non autosufficiente a vita, il giudice cautelare può sospendere l'atto interruttivo e ordinare la prosecuzione provvisoria del trattamento già erogato, ove ciò sia necessario per bilanciare gli interessi contrapposti e prevenire un pregiudizio nelle more del merito.
- La sospensione cautelare di un atto non implica necessariamente una decisione anticipata sulla legittimità degli atti presupposti: quando le questioni di rito e di merito richiedono approfondimento, esse possono essere riservate alla fase di merito, adottando intanto una misura provvisoria di continuità assistenziale.
- Nelle more della definizione del giudizio sulla prosecuzione di un progetto assistenziale, le amministrazioni coinvolte e il privato devono cooperare secondo buona fede per individuare e attivare gli strumenti sanitari e socio-assistenziali alternativi o ulteriori previsti dall'ordinamento per persone maggiorenni in condizioni analoghe.
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